Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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voto elettronico non avranno più a disposizione contemporaneamente le tre modalità di voto (cfr. in merito le spiegazioni dell’art. 8e A-LDP).

Capoverso 2

Quando nel 1976 è stata emanata la LDP è stato introdotto per la prima volta nella legislazione federale il principio secondo cui durante le elezioni e le votazioni federali possono essere utilizzate soltanto le schede ufficiali (FF 1975 I 1326). Questa disposizione è stata completata a metà degli anni Novanta parificando le schede di rilevamento cantonali per l’elaborazione elettronica dei dati alle schede ufficiali (RU 1994 2414, FF 1993 III 335). Votando elettronicamente gli aventi diritto inseriscono il loro voto su una piattaforma Internet e, di conseguenza, non utilizzano una scheda in senso stretto. La nuova formulazione della disposizione deve tenere conto di questa situazione. Con il termine mezzo di rilevamento ufficiale si esplicita il fatto che per esprimere il proprio voto non è più indispensabile l’uso di un supporto fisico. Rimane invariato il principio secondo cui possono essere utilizzati soltanto i mezzi di rilevamento ufficiali, ossia quelli messi a disposizione dalle autorità. Oltre alle piattaforme Internet per il voto elettronico, sono considerati mezzi di rilevamento ufficiali anche le schede di rilevamento cantonali ammesse conformemente al diritto vigente per l’elaborazione elettronica dei dati (cfr. il tenore invariato dell’art. 33 cpv. 1bisLDP). Parificando altri mezzi di rilevamento ufficiali alle schede ufficiali è possibile applicare loro per analogia le disposizioni della legge relative alle schede di voto (art. 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 50 e 52 LDP).

Articolo 6 Requisiti della procedura di voto

Capoverso 1

L’articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost., RS 101) garantisce la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto. Gli aventi diritto di voto hanno il diritto che non sia riconosciuto il risultato di alcuna votazione o elezione che non esprime in modo affidabile e fedele la loro volontà (DTF 138 I 61, consid. 6.2). L’espressione sicura della volontà degli elettori può essere garantita in vari modi. La legislazione federale conferisce in linea di massima ai Cantoni il compito di disciplinare la procedura di voto e si limita a prescrizioni di principio. Al momento la LDP prevede tali prescrizioni esplicite per il voto anticipato, il voto per corrispondenza e il voto elettronico (art. 7 cpv. 4, art. 8 cpv. 1 e art. 8a cpv. 2 LDP). Benché le formulazioni siano talvolta leggermente diverse, i requisiti coincidono poiché sostanzialmente concretizzano principi che derivano dall’articolo 34 capoverso 2 Cost. Per quanto riguarda il deposito della scheda nell’urna, la legge non prevede attualmente alcuna prescrizione esplicita, tuttavia anche in questo caso i requisiti vanno rispettati. Si può ora sfruttare la creazione di un canale di voto ordinario supplementare per unificare i requisiti generali validi per tutte le procedure di voto. Il loro raggruppamento in un unico articolo ne migliora la comprensione e consente di orientarsi meglio. L’articolo 6 capoverso 1 A-LDP stabilisce che i Cantoni devono emanare le disposizioni necessarie a garantire i requisiti di cui alle lettere a–

e. Ai Cantoni viene così attribuito un mandato normativo ma dispongono di un margine di manovra che consente loro di disciplinare le procedure tenendo conto come finora delle condizioni e tradizioni locali. Le disposizioni cantonali sono considerate disposizioni esecutive