Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine
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Capoverso 1 lettera c
Il voto elettronico deve consentire per quanto possibile anche agli aventi diritto di voto disabili di votare ed eleggere in modo autonomo. Questo canale di voto può contribuire ad adempiere il mandato di cui all’articolo 6 capoverso 2 A-LDP. Con l’articolo 8d capoverso 1 lettera c, la presa in considerazione delle esigenze degli elettori disabili diventa una condizione per ottenere l’autorizzazione di utilizzare il voto elettronico. La disposizione si rivolge ai Cantoni e, indirettamente, ai fornitori dei sistemi di voto elettronico. Non conferisce tuttavia agli aventi diritto di voto disabili il diritto di votare per via elettronica. La disposizione non esclude peraltro che gli aventi diritto di voto disabili abbiano bisogno di altri strumenti per poter effettivamente votare in modo autonomo. Si può ad esempio pensare a speciali apparecchi che permettono di riconoscere le informazioni riportate sulla carta di legittimazione.
Capoverso 2
L’autorizzazione del Consiglio federale deve in linea di principio avere una durata illimitata. Tuttavia, per garantire che le condizioni d’autorizzazione per l’impiego del voto elettronico siano costantemente soddisfatte, è necessaria una verifica periodica. Questo compito spetterà alla Cancelleria federale che, secondo l’articolo 1 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF, RS 172.210.10), provvede affinché tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente. Di conseguenza, i certificati e gli attestati (cfr. in merito le spiegazioni relative all’art. 8d cpv. 1 lett. a) devono essere inviati alla Cancelleria federale. Se dovessero mancare i certificati necessari, o quelli forniti dovessero rivelarsi insufficienti, oppure se altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non dovessero essere temporaneamente o permanentemente soddisfatte, in qualità di autorità incaricata dell’esecuzione la Cancelleria federale potrà chiedere al Consiglio federale di sospendere o di ritirare l’autorizzazione. In questo caso si applicano i principi generali del diritto procedurale.
Articolo 8e Iscrizione al voto elettronico
Capoverso 1 lettera a
Alcuni Cantoni prevedono già che gli aventi diritto di voto che vogliono votare per via elettronica debbano iscriversi. A tale scopo la legislazione federale non prevede alcuna autorizzazione. Secondo l’articolo 8e A-LDP i Cantoni possono disporre che gli aventi diritto di voto si iscrivano al voto elettronico e ricevano soltanto il materiale di voto necessario a votare elettronicamente.
Il materiale di voto può essere inviato in formato elettronico (dematerializzazione) nella misura in cui il voto elettronico può essere accertato con sicurezza conformemente all’articolo 8b capoverso 1 A-LDP. In base allo stato attuale delle conoscenze, è necessario che gli aventi diritto di voto ricevano perlomeno una carta di legittimazione sulla quale sono riportati i codici di verifica e i codici di conferma per la verifica individuale del voto. L’invio di queste informazioni per posta, dunque in modo indipendente dai sistemi informatici, permette di garantirne la confidenzialità. Rispettando questo requisito si evita che gli autori di eventuali attacchi informatici scoprano tali informazioni. In questo modo gli aventi diritto di voto possono verificare in modo affidabile il loro voto. I Cantoni che prevedono una procedura di iscrizione