Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

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Articolo 8a Voto elettronico

Capoverso 1

In base al diritto vigente la procedura di autorizzazione delle prove del voto elettronico prevede due livelli. Da un lato i Cantoni devono richiedere al Consiglio federale una cosiddetta autorizzazione di principio che viene rilasciata per una durata massima di due anni, se il richiedente soddisfa i necessari presupposti. Dall’altro, i Cantoni devono chiedere alla Cancelleria federale un nulla osta per ogni singola prova. Nell’ambito della procedura di ammissione, la Cancelleria federale esamina se sono ancora soddisfatte le condizioni per lo svolgimento della prova. Questa procedura a due livelli deve essere abrogata e sostituita con una più semplice. Il GEVE raccomanda di mantenere l’autorizzazione da parte del Consiglio federale9. Il rispetto dei requisiti di diritto federale deve essere controllato nell’ambito di una certificazione (accreditata) dei sistemi e del loro esercizio (cfr. in merito art. 8d cpv. 1 lett. a A-LDP). Spetterà invece al Consiglio federale valutare l’esistenza di tutti i presupposti e in particolare valutare i rischi dell’impiego del voto elettronico (art. 8d cpv.1 e 2 A-LDP). Il fatto che l’impiego del voto elettronico in occasione di scrutini federali sia sottoposto ad autorizzazione è in sintonia con il fatto che il Consiglio federale stabilisce, conformemente al capoverso 2, le prescrizioni materiali supplementari per il voto elettronico. L’obbligo di ottenere un’autorizzazione chiarisce inoltre che i Cantoni sono liberi di decidere se utilizzare il voto elettronico e presentare una richiesta in tal senso al Consiglio federale. Il diritto federale non attribuisce agli aventi diritto di voto alcun diritto di votare per via elettronica.

Contrariamente a quanto avviene oggi per la fase sperimentale, l’articolo 8a capoverso 1 A-LDP non fa una distinzione tra votazione ed elezione per quanto riguarda l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per il voto elettronico. Dato che il sistema di voto elettronico impiegato e i relativi processi operativi non sono fondamentalmente diversi, l’autorizzazione deve poter essere concessa indifferentemente per tutti i tipi di scrutinio.

Capoverso 2

L’organizzazione e lo svolgimento degli scrutini – anche quelli su oggetti federali – sono perlopiù di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 LDP i Cantoni emanano le necessarie disposizioni e, secondo l’articolo 83 LDP, il diritto cantonale si applica se non vi sono disposizioni pertinenti né nella LDP né nei disposti federali esecutivi. Per quanto riguarda le procedure di voto, la legislazione federale prevede finora soltanto prescrizioni di base. Le peculiarità tecniche del voto elettronico rendono invece necessarie prescrizioni federali supplementari, tra cui standard uniformi in materia di trasparenza e di sicurezza. In questo modo si può garantire che il voto elettronico potrà essere introdotto a livello svizzero in modo affidabile.

Alcuni malfunzionamenti del voto elettronico possono assumere proporzioni notevoli: mentre le irregolarità concernenti i canali di voto tradizionali hanno raramente un effetto significativo sui risultati e i possibili danni sono limitati, i malfunzionamenti del voto elettronico potrebbero avere ripercussioni importanti se non vengono adottate contromisure appropriate. Le

9 Rapporto finale Gruppo di esperti sul voto elettronico (GEVE), pag. 38 (disponibile sotto: www.bk.admin.ch > Diritti politici > Vote électronique > Rapporti e studi).