Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/92: Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

necessitano di una nuova approvazione da parte del Consiglio federale (cfr. in merito circolare 2016, n. 3.1). Tuttavia, i Cantoni che impiegano queste procedure approvate devono notificarlo alla Cancelleria federale e soddisfare le condizioni contenute nella circolare. Le procedure non menzionate nella circolare necessitano di un’autorizzazione. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale si è occupata della prassi relativa alla procedura di scrutinio elettronico e il 5 settembre 2017 ha presentato un rapporto in merito11.

L’obiettivo della nuova disposizione di cui all’articolo 84 capoverso 2 A-LDP è quello di tenere conto dell’attuale prassi e delle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Il Consiglio federale ritiene che sia sensato stabilire standard unici per l’impiego di determinati mezzi tecnici. Altri settori possono invece essere lasciati ai Cantoni senza bisogno di armonizzazione o autorizzazione. La nuova disposizione in virtù dell’articolo 84 capoverso 2 A-LDP conferisce dunque esplicitamente al Consiglio federale la competenza di stabilire direttive per l’impiego di mezzi tecnici per le procedure di elezione e di votazione. Il Consiglio federale si baserà a tale scopo sulla prassi in vigore conformemente alla circolare del 2016. I requisiti a contenuto normativo devono essere disciplinati a livello di ordinanza.

Per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione si dovrebbe passare da un obbligo generale a un obbligo di autorizzazione selettivo. Il Consiglio federale deve essere competente per prevedere a livello di ordinanza l’obbligo di autorizzazione per determinate procedure. Secondo il Consiglio federale sottoporre all’autorizzazione tutti i mezzi tecnici sarebbe esagerato e non fattibile. L’obbligo di autorizzazione deve invece essere limitato alle procedure che sono essenziali per la garanzia dell’affidabilità e che richiedono un particolare obbligo di diligenza.

Capoverso 3

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha raccomandato di obbligare i Cantoni che utilizzano procedure di conteggio elettronico a verificare la plausibilità dei risultati mediante campioni statisticamente significativi12. Il Consiglio federale si è allineato a questa raccomandazione e ha confermato di ritenere sensato controllare la plausibilità dei risultati13. Il conteggio meccanico delle schede di voto non permette un controllo a occhio nudo. Pertanto, la correttezza dei risultati ottenuti mediante il conteggio elettronico non può essere facilmente controllata. Per verificare l’affidabilità dei risultati sono necessarie misure supplementari, che tuttavia non devono essere impegnative al punto tale da vanificare l’aumento di efficienza realizzato grazie il conteggio elettronico. Il controllo della plausibilità mediante metodi statistici permette di garantire l’affidabilità dei risultati. A tale scopo si deve rilevare un campione casuale e rappresentativo di schede che viene in seguito contato a mano. La procedura di rilevamento del campione dovrebbe essere stabilita in funzione delle circostanze (circondario elettorale, tasso di partecipazione ecc.). Le dimensioni del campione devono essere definite in modo che sia possibile dimostrare, in modo sufficiente dal profilo statistico, ossia in modo

11 Conteggio elettronico dei voti (e-counting). Rapporto del 5 settembre 2017 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (FF 2018 123). Questo rapporto precede una valutazione del Controllo parlamentare dell’Amministrazione, che è stata presentata alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale con il rapporto del 9 febbraio 2017 (FF 2018 137).

12 FF 2018 131 seg. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha confermato questa richiesta nel rapporto breve del 23 marzo 2018 (FF 2018 2683 seg.).

13 Parere del Consiglio federale del 1° dicembre 2017 concernente il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del

5 settembre 2017 (FF 2018 179) e Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018 concernente il Rapporto riassuntivo della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 23 marzo 2018 (FF 2018 2689).