Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
stipulante avviene per ragioni legali senza il consenso della società di assicurazione. L’articolo 27 fornirebbe una soluzione al caso descritto. In questo contesto, l’ASA ed economiesuisse propongono che il termine «successione» copra tutti i casi di successione universale.
SATC critica il fatto che le deroghe menzionate non tengano sufficientemente conto delle particolarità effettive e legali del settore dei trust. Sarebbero stati trascurati numerosi casi in cui un nuovo conto è stato aperto senza l’intervento dell’istituto finanziario e senza che esso possa influenzare o impedire l’apertura del conto. SATC pensa ad esempio (i) al caso in cui un bambino è designato prima della sua nascita come beneficiario di un «fixed interest trust» e (ii) al caso in cui decede il beneficiario di un «fixed interest trust» e un nuovo beneficiario prende automaticamente il suo posto. Secondo questa associazione, si tratta soltanto di due esempi che illustrano situazioni nelle quali l’istituto finanziario può soltanto procurarsi con difficoltà un’autocertificazione prima dell’apertura del conto o non è nemmeno a conoscenza dell’apertura del conto. Al riguardo, SATC propone di riformulare l’articolo come segue:
Art. 27
Sono considerati casi eccezionali di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i nuovi conti la cui apertura è effettuata senza l’intervento dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e non può essere impedito da quest’ultimo, in particolare:
…
c. il cambiamento del titolare del conto o della persona che esercita il controllo di un «fixed interest trust».
L’ASG sottolinea che la modifica proposta non è applicabile alle imprese di investimento per le quali i conti finanziari sono aperti in base agli statuti (ad es. in caso di fondazioni) o all’atto costitutivo del trust. Ciò può accadere in particolare nel corso del tempo o quando si verifica un evento indipendente dalla volontà dell’impresa di investimento (ad es. designazione di un beneficiario in caso di decesso del fondatore o del fiduciante). In questi casi, la legge o l’atto costitutivo statuisce l’apertura di nuovi conti in base al diritto civile materiale, senza che la fondazione o il trustee possa impedirlo o chiudere i conti. Siccome la situazione è simile a quella di un’assicurazione, l’ASG propone l’aggiunta seguente:
Art. 27
…
c. la costituzione di un diritto del beneficiario nei confronti di un istituto finanziario in base al suo atto costitutivo o alle presenti disposizioni d’esecuzione.
Art. 30
In merito a questo articolo si rinvia alle spiegazioni relative agli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l e 9 capoverso 1 lettera d.
Art. 31 cpv. 3 e 4
In merito a questo articolo si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 13 capoverso 4 LSAI.