Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 21 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 35a

In particolare l’abrogazione delle disposizioni derogatorie per i conti delle associazioni e delle fondazioni comporterà un onere supplementare per le banche, che dovranno raccogliere la documentazione concernente i conti attualmente esclusi. L’ABES, l’ASB ed economiesuisse approvano quindi esplicitamente il fatto che l’avamprogetto preveda l’applicazione di obblighi di diligenza per i conti esistenti. Ciò garantisce alle banche il margine di manovra necessario per raccogliere efficacemente la documentazione necessaria.

L’ASG, che respinge complessivamente il progetto, si oppone alla presente disposizione.

5 Attuazione da parte dei Cantoni

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH, così come la CSI e il PBD osservano che i dati per lo scambio automatico di informazioni potrebbero essere più facilmente attribuiti a un contribuente se gli Stati partner rilevassero e trasmettessero sistematicamente il NIF delle persone oggetto di comunicazione. Ritengono quindi che occorra adoperarsi affinché le prescrizioni dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni, tra cui l’obbligo di procurarsi un NIF, siano anche rispettate dagli Stati partner della Svizzera. Così facendo, la Svizzera riceverebbe soltanto dati per lo scambio automatico di informazioni corredati di un NIF e potrebbe attribuirli più facilmente.

Per quanto concerne l’articolo 31 capoverso 2 LSAI il Cantone ZG rinvia al suo parere del 1° marzo 2019 circa l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner a partire dal 2020/2021, nel quale si dichiara contrario all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con nuovi potenziali Stati partner4 dal 2020/2021, chiedendo una battuta d’arresto al fine di esaminare l’attuale rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni prima di estenderla affrettatamente ad altri Stati e territori. Siccome elogiare gli Stati che non adempiono le condizioni dello scambio automatico di informazioni non sarebbe opportuno, è preferibile rinunciare a intavolare negoziati con Stati problematici fino a quando questi ultimi non soddisfino pienamente lo standard minimo. Facendo riferimento alle consultazioni delle Commissioni dell’economia e dei tributi (CET) delle due Camere il Cantone ZG auspica che la Svizzera dimostri più cautela nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Infine, in riferimento al parere del 20 aprile 2015, chiede di considerare come criteri indispensabili all’esecuzione dello scambio automatico di informazioni la parità di condizioni tra le piazze finanziarie, il rispetto della confidenzialità e della protezione dei dati nonché la garanzia dell’accesso al mercato.

6 Altre osservazioni

6.1 Termini transitori

Il PBD ritiene che si debba prevedere termini transitori affinché gli istituti finanziari interessati abbiano sufficiente tempo per conformarsi ai nuovi obblighi.

4 Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu