Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 21 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

di deposito e che, di conseguenza, non stabiliscono nessun tasso di cambio per le valute estere. L’ASG ritiene quindi che la disposizione proposta sia difficile da applicare nella pratica.

Il CP mette in discussione la necessità di armonizzare la valuta determinante. Inoltre, per l’ABPS, il CP e il PPD è un paradosso utilizzare come valuta di riferimento la valuta di un Paese che non adempie gli obblighi internazionali dell’OCSE (cfr. in merito le spiegazioni del n. 5.3).

Art. 2 cpv. 1 lett. i e j

L’ABES, l’ASB, il CP ed economiesuisse sono favorevoli alla proposta di adeguare la versione francese a quella tedesca.

Art. 3 cpv. 10

HEV e PPD approvano la proposta del Consiglio federale di abrogare la deroga applicabile alle comunioni di proprietari per piani e alle comunioni di comproprietari (cfr. art. 7 OSAIn). Inoltre rilevano che, sebbene la deroga venga abrogata, queste comunioni non soggiaceranno all’obbligo di comunicazione, ciò significa che l’abrogazione non esplicherà nessuna ripercussione. Secondo il parere del PPD, la modifica potrebbe addirittura rafforzare la posizione di queste comunioni in futuro. In vista di possibili futuri adeguamenti, HEV ritiene che una precisazione in tal senso sia indicata per ridurre l’onere amministrativo e provvedere alla certezza del diritto.

Il CP si chiede se sia veramente necessario abrogare le disposizioni derogatorie per le comunioni di proprietari per piani e le comunioni di comproprietari dato che un simile provvedimento non avrebbe ripercussioni sulla prassi.

L’ASG respinge la modifica proposta e ritiene incerta la valutazione del Forum globale secondo cui gli enti interessati non sarebbero in nessun caso istituti finanziari ma si qualificherebbero in ogni caso come entità non finanziarie («Non Financial Entities»). Essa raccomanda di mantenere la deroga attuale poiché ritiene possibile che il Forum globale giunga a un risultato opposto in occasione della prossima valutazione tra pari. Inoltre, è del parere che le disposizioni attuali permettano di garantire in modo chiaro e semplice la certezza del diritto per gli enti interessati anche senza aver letto lo SCC.

Art. 10 cpv. 1

In merito a questo articolo si rinvia alle spiegazioni concernenti gli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l e 9 capoverso 1 lettera d.

Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2 e cpv. 8–10

Il PPD e il PSS sostengono gli adeguamenti proposti dei vigenti obblighi di diligenza. Il PPD esige dal Consiglio federale di tenere conto delle differenze tra le grandi banche e le PMI nell’attuazione di questi obblighi, dato che l’onere amministrativo inciderebbe in misura maggiore sui piccoli istituti finanziari che su quelli grandi.

L’ASG respinge la modifica proposta nel capoverso 5. Essa ritiene che questa raccomandazione sia dovuta al formalismo del Forum globale e che una modifica delle basi giuridiche non sia pertanto opportuna. Rileva inoltre che il rapporto esplicativo non precisi nemmeno quando si verificherebbe un caso sussidiario.

Il PSS accoglie l’abrogazione del capoverso 8, che ritiene troppo poco rigoroso nella sua forma attuale, in particolare a causa della possibilità di prolungare il termine di un anno al massimo. Anche l’ASA ed economiesuisse approvano la nuova formulazione proposta al capoverso 8,