Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
ritenendo indispensabile una base legale chiara per disciplinare i casi in cui un’autocertificazione non è disponibile oppure non può o non deve essere ottenuta al momento dell’apertura di un conto. Secondo le due associazioni le basi legali dei nuovi capoversi 8 e 10 in combinato disposto con il nuovo articolo 27 OSAI proposto rivestono una grande importanza pratica per il settore assicurativo. In assenza di tali norme, ovvero se non vi è stata omissione per propria colpa da parte dell’assicuratore o al di fuori della sua sfera d’influenza, potrebbero verificarsi violazioni della legge.
L’ASA ed economiesuisse accolgono favorevolmente anche la formulazione proposta al capoverso 9. Ritengono che una base legale resti indispensabile per disciplinare il diritto straordinario di disdetta quando non è possibile ottenere un’autocertificazione in uno dei casi di apertura del conto senza autocertificazione regolamentati in modo esaustivo secondo il nuovo articolo 27 OSAIn. Secondo le due associazioni, la parte del rapporto esplicativo incentrata sulla limitazione delle disdette unilaterali da parte di un assicuratore spiegerebbe precisamente perché sia necessario un diritto di disdetta straordinario.
Art. 12 cpv. 2–4
In merito a questo articolo si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 2 capoverso 1 lettere k e l così come all’articolo 9 capoverso 1 lettera d.
Art. 13 cpv. 4
Il PSS è favorevole a sancire nella legge l’obbligo di iscrizione dei trust documentati dai trustee. Così facendo sarà possibile sapere quale trustee gestisce quali trust. Il PSS ritiene che la Svizzera si conformi così a un obbligo di diligenza importante e aumenti la certezza del diritto.
Art. 17a
L’ASA ed economiesuisse respingono il nuovo articolo 17a proposto. Al riguardo rilevano che, con l’articolo 958f capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)1, il diritto svizzero contenga già una base giuridica sufficiente e che, di conseguenza, l’articolo 17a sia superfluo. Le due associazioni disapprovano inoltre le norme ridondanti poiché andrebbero a creare incertezza giuridica per quanto concerne gli obblighi di conservazione effettivamente applicabili. L’ASA ed economiesuisse partono dal presupposto che il Forum globale possa confermare la plausibilità di questa posizione nel quadro di una valutazione tra pari. Anche l’ABPS rileva la rigidità dimostrata dal Forum globale nei confronti di questa disposizione e si stupisce della raccomandazione formulata, ovvero di inserire nella LSAI un obbligo di conservazione dei documenti di cinque anni, mentre il CO prevede un termine più lungo, ovvero di dieci anni.
Art. 31 cpv. 2
19 partecipanti alla consultazione (AG, AI, AR, BL, BS, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, CSI, PPD, PSS, USS) approvano la proposta formulata nell’avamprogetto di delegare dal Consiglio federale alla competente autorità la competenza di sospendere lo scambio automatico di informazioni. Alliance Sud respinge questa proposta di modifica.
Secondo il parere dei Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH e della CSI, la delega della competenza proposta è tanto più importante in quanto negli ultimi
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