Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Il programma di promozione svizzero realizzato nel periodo 2018–2020 si basa, sia per quanto riguarda i contenuti che il finanziamento, sui parametri dei programmi di formazione europei. Le risorse al momento impiegate per la «soluzione svizzera» permettono di sostenere le attività internazionali di mobilità per l’apprendimento e le cooperazioni istituzionali secondo il livello di partecipazione attuale. Le risorse previste per le attività di cooperazione non legate a programmi (p. es. borse di studio, attività di formazione transfrontaliere per giovani volte a sostenere il ricambio generazionale nel mondo della scienza) sono concepite come strumento complementare. Le attuali sovvenzioni federali in questo ambito permettono di sostenere adeguatamente alcune attività di cooperazione considerate prioritarie e un numero limitato di borsisti. Negli ultimi anni, grazie a una maggiore efficienzal, è stato possibile ridurre le risorse impiegate per le misure di accompagnamento trasversali e la gestione dell’agenzia nazionale. Il loro importo dipende da quello delle risorse impiegate nei programmi.

1.5 Attuazione

Le disposizioni che disciplinano l’attuazione e i dettagli delle misure di promozione vengono definiti nella relativa ordinanza. In sede di revisione totale di quest’ultima le disposizioni esistenti verranno verificate ed eventualmente mantenute. Saranno apportate modifiche dove necessario e opportuno in base alle esperienze maturate o alle modifiche apportate alla legge.

L’orientamento strategico della politica di promozione è essenzialmente determinato dai corrispondenti messaggi sul finanziamento (messaggio ERI, messaggio concernente la promozione della mobilità internazionale in ambito formativo). Le conseguenze che ne derivano vengono considerate nella misura del possibile nel corso dell’attuazione e in genere non richiedono una modifica delle basi legali.

L’attuazione della politica di promozione avviene all’interno delle strutture esistenti della SEFRI e dell’agenzia nazionale incaricata.

1.6 Interventi parlamentari

La presente revisione totale non prevede che vengano tolti dal ruolo interventi parlamentari.