Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Lettera d: per promuovere l’eccellenza la Confederazione deve poter concedere anche in futuro direttamente borse di studio individuali al di fuori dei programmi di promozione secondo le lettere a o b per la formazione all’estero presso istituzioni selezionate (attualmente art. 3 cpv. 1 lett. c). Viene in questo modo promossa una tipologia specifica di mobilità internazionale. Le disposizioni vigenti prevedono borse di studio esclusivamente per la formazione presso istituzioni europee. Su questa base attualmente vengono concesse borse per studi di livello master presso il Collegio d’Europa di Bruges e di Natolin e per studi di dottorato presso l’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze. Grazie a una formulazione più generale saranno possibili anche borse per la formazione all’estero presso altre istituzioni d’eccellenza selezionate. Il contributo fornito finora alla promozione dell’eccellenza in Svizzera dalle formazioni sovvenzionate svolte presso le suddette istituzioni europee sarà analizzato nel periodo di promozione in corso. La riformulazione della misura di promozione non deve tuttavia portare ad allargare la promozione a una moltitudine di formazioni. Le borse di studio dovranno, invece, essere concesse anche in futuro soltanto per soggiorni di studio presso istituzioni che offrono un valore aggiunto particolare sul piano della politica della formazione ai fini della promozione dell’eccellenza. Come avvenuto finora, il Consiglio federale definirà ed elencherà in maniera esaustiva a livello di ordinanza le istituzioni selezionate e le modalità di attribuzione delle borse.

Lettera e: negli accordi con le istituzioni selezionate di cui alla lettera d che riservano posti di studio per studenti svizzeri è previsto in genere un contributo supplementare da parte della Svizzera per l’esercizio. La concessione di questi sussidi istituzionali necessita di una base legale più solida, creata con questa disposizione. Le disposizioni specifiche riguardanti i sussidi per l’esercizio vengono inserite nell’ordinanza.

Lettera f: nell’attuazione di programmi ai sensi della lettera a o b si sono rivelate efficaci le misure di accompagnamento che aiutano gli attori svizzeri a pianificare e ad attuare le attività di mobilità e di cooperazione internazionale o che consentono di rappresentare a livello internazionale gli interessi della Svizzera in ambito formativo (attualmente art. 3 cpv. 1 lett. b). Concretamente si tratta per esempio di punti di contatto specializzati, di misure per la creazione di reti, dell’ufficio di collegamento Swisscore di Bruxelles, di mandati per la rappresentanza in organi internazionali ecc. Secondo le disposizioni legali vigenti, il finanziamento di queste misure di accompagnamento è legato alla partecipazione ai programmi di formazione dell’UE. Per consentire di finanziare simili misure anche nel caso in cui la Svizzera avvii programmi propri conformemente alla lettera b, la nuova formulazione non prevede questo legame. Le misure di accompagnamento possono essere realizzate dagli attori adeguati del panorama formativo svizzero con il sostegno della Confederazione o dalla Confederazione stessa se ritenuto più efficace e opportuno (p. es. per la rappresentanza della Svizzera in determinati organi internazionali). Le misure di accompagnamento verranno specificate nell’ordinanza.

Capoverso 2: come la legge in vigore, il nuovo testo prevede i sussidi federali per la Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) che accoglie studenti e ricercatori svizzeri e offre loro un alloggio a prezzi contenuti. Gli studenti e i ricercatori non ricevono tuttavia una borsa di studio supplementare. La Confederazione ha donato la Casa svizzera nel 1931 all’Università di Parigi impegnandosi a garantirne la gestione e la manutenzione sul lungo periodo.

Capoverso 3: come già menzionato, i dettagli di attuazione relativi ai sussidi federali di cui alle lettere b, d, e ed f saranno disciplinati nell’ordinanza.

Articolo 5: Condizioni per la concessione dei sussidi

Le condizioni generali per la concessione di sussidi federali vengono ora definite nella legge. Tengono conto delle differenze tra le misure di promozione e vengono pertanto suddivise in tre gruppi. Per quanto riguarda l’associazione a un programma internazionale (art. 4 cpv. 1 lett. a) la legge non definisce alcuna condizione relativa ai sussidi perché in questo caso le modalità di assegnazione delle risorse si basano sulle condizioni del programma internazionale in questione.

Capoverso 1: i sussidi federali per le misure di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b (programmi svizzeri), c (attività e progetti complementari) ed e (sussidi a istituzioni all’estero selezionate) possono essere richiesti esclusivamente da istituzioni e organizzazioni del settore della formazione, ma non da singoli (cfr. comunque il commento al cpv. 4 qui di seguito). Le attività sostenute non devono avere scopo di lucro. Gli enti responsabili devono inoltre garantire l’impiego efficiente delle risorse federali e un onere amministrativo contenuto. A questo scopo dovranno fornire in ogni caso un adeguato contributo. Se l’attività sostenuta è una cooperazione tra vari partner, deve basarsi su un contratto. In tal modo si intende evitare che le attività di cooperazione vengano interrotte perché prive di una base istituzionale.