Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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in ambito nazionale vengono richieste nel messaggio sulla cultura.

La FPSM è al momento una fondazione di diritto privato. A medio termine dovrà essere trasformata in un istituto di diritto pubblico con una propria base legale. I relativi lavori inizieranno nel 2019.

Capoverso 3: l’agenzia continuerà a essere indennizzata per lo svolgimento dei compiti che le sono stati delegati. I compiti e le indennità saranno disciplinati in un mandato di prestazioni.

Capoverso 4: l’agenzia nazionale è tenuta a rendere conto al Consiglio federale.

Capoverso 5: anche l’agenzia nazionale deve garantire che le risorse che gestisce siano impiegate in maniera efficiente e gli oneri amministrativi siano il più possibile contenuti. Dato che gestisce risorse pubbliche e svolge gran parte dei compiti di attuazione previsti dalla presente legge, per garantire la trasparenza i suoi conti e rapporti annuali devono essere pubblicati. Deve inoltre attenersi alle disposizioni della legge sui sussidi.

Capoverso 6: la gestione strategica e il controllo della politica di promozione continuano a essere di competenza della Confederazione. Il Consiglio federale vigilerà pertanto sull’operato dell’agenzia nazionale. Dovrà perciò stabilire nell’ordinanza le corrispondenti misure di gestione e di controllo.

Articolo 7: Finanziamento

Com’è avvenuto finora, l’Assemblea federale deve stanziare mediante decreto federale semplice le risorse necessarie per le misure di promozione. Si precisa ora che ciò avviene di volta in volta per un periodo di promozione pluriennale e tramite limiti di spesa o crediti d’impegno. La decisione del Parlamento si baserà come finora sul messaggio sul finanziamento. Nell’ambito di tali messaggi il Consiglio federale dovrà proporre non solo le risorse per le attività di promozione, ma anche l’orientamento in termini di strategia e contenuti e le priorità della politica di promozione.

Articolo 8: Trattati internazionali

Capoverso 1: il Consiglio federale avrà anche in futuro la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione. Questa competenza è essenziale in particolare per un’eventuale associazione ai programmi dell’UE, che si baserebbe su un accordo.

Capoverso 2: la nuova disposizione precisa che il Consiglio federale può disciplinare nei trattati internazionali anche determinati aspetti specifici. Nell’ambito di un’associazione a programmi internazionali in genere devono essere concordate regole sui controlli finanziari. In caso di associazione ai programmi dell’UE i controlli finanziari e gli audit cui sono sottoposti gli attori nazionali incaricati dell’attuazione (National Agency, Independent Audit Body, National Authority) sono disciplinati dalla Commissione dell’UE o dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Per quanto riguarda le misure di accompagnamento di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera f può inoltre essere opportuno che la Confederazione partecipi a organizzazioni specializzate internazionali, a reti e a iniziative o prenda parte a un’organizzazione internazionale attiva nel settore della formazione. Queste disposizioni si basano su quelle contenute nella

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legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) che disciplina le competenze del Consiglio federale in un contesto analogo.

Capoverso 3: per eventuali impegni finanziari contratti mediante la stipula di trattati internazionali è fatta salva la disponibilità dei relativi crediti federali.

Articolo 9: Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione della legge federale è compito del Consiglio federale. Viene ora precisato che la vigilanza si riferisce in particolare all’impiego corretto dei sussidi federali concessi.

26 RS 420.1