Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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programmi di formazione internazionali o europei vengono sostenute normalmente sia attività legate alla mobilità sia attività di cooperazione istituzionale. L’orientamento strategico e le modalità di attuazione sono in larga misura prescritte in caso di associazione a un programma internazionale.

Lettera b: la possibilità di avviare e finanziare programmi svizzeri al posto di un’associazione a programmi internazionali è ora iscritta nella legge. Questa misura corrisponde alla prassi seguita negli ultimi anni a seguito della non associazione ai programmi di formazione dell’UE. Negli anni 2018–2020 è stata attuata una «soluzione svizzera» ampiamente compatibile con «Erasmus+». La distinzione tra associazione a programmi internazionali e attuazione di propri programmi è stata finora fatta soltanto a livello di ordinanza, mentre la legge parla in maniera generica di «partecipazione». La nuova disposizione scioglie il rigido legame tra la politica di promozione e i programmi di formazione dell’UE precisando che nel condurre la sua politica di promozione la Confederazione non è vincolata a un unico strumento principale definito da attori esterni, ma dispone di un’alternativa autonoma. Le attività di mobilità e le attività di cooperazione istituzionale dovranno quindi poter essere sostenute anche nel quadro di programmi propri. La Confederazione non dovrà basarsi unicamente sui programmi europei ma potrà definire proprie priorità tematiche e geografiche. Il sostegno a progetti pilota realizzati nello spazio extraeuropeo nel periodo 2018– 2020 ha mostrato che la domanda di attività di cooperazione è molto elevata da parte degli attori di tutti gli ambiti formativi e che questi ultimi presentano progetti con un grande potenziale innovativo nel settore della

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formazione . Le conoscenze risultanti da questi progetti pilota confluiranno nei lavori preliminari per l’impostazione della politica di promozione per il prossimo periodo.

Va evitato che la Svizzera sia associata a un programma di promozione internazionale secondo la lettera a e contemporaneamente finanzi nello stesso ambito un proprio programma di promozione secondo la lettera b. Concretamente ciò significa che la Svizzera o è associata ai programmi dell’UE, oppure finanzia una propria soluzione nazionale per promuovere la mobilità internazionale. Nell’ipotesi che la Svizzera sia associata a un programma internazionale solamente in un ambito specifico, per esempio quello della mobilità universitaria (associazione parziale), la Confederazione deve poter attuare un proprio programma anche negli altri ambiti, in base alle sue necessità, per esempio in quello della formazione professionale. Sarebbe invece esclusa la realizzazione di un programma nazionale nell’ambito in cui è avvenuta un’associazione.

Lettera c: il sovvenzionamento di attività e progetti di cooperazione separati e complementari che non fanno parte di programmi generali ai sensi della lettera a o b non costituisce una nuova misura di promozione.

La legge vigente (art. 3 cpv. 1 lett. d) prevede che per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione possano essere concessi aiuti finanziari. Su questa base vengono sostenuti eventi, progetti e cooperazioni istituzionali con una partecipazione internazionale, importanti sul piano della politica della formazione. A questo proposito si possono citare il sostegno dato alle attività formative transfrontaliere per i giovani e alle attività volte a garantire il ricambio generazionale nel mondo della scienza (p. es. Scienza e Gioventù, olimpiadi scientifiche) o il sovvenzionamento di cooperazioni pluriennali tra istituzioni formative svizzere e centri di competenza internazionali (p. es. l’Università di Neuchâtel con il Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées di Nizza). Simili attività specifiche producono un valore aggiunto tangibile per lo spazio formativo svizzero (p. es. grazie all’attenzione particolare riservata alla promozione nei giovani dell’interesse per la scienza e dello spirito di competizione, nonché al rafforzamento degli scambi transfrontalieri con istituzioni formative selezionate per promuovere l’eccellenza), ma non rientrano nella logica dei programmi e non potrebbero essere sostenute su un’altra base.

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Analogamente, l’ordinanza sulla formazione professionale prevede attualmente, all’articolo 64 capoverso 1bis, la possibilità di un sovvenzionamento federale per progetti e misure di cooperazione internazionale nell’ambito della formazione professionale. Vi rientrano i progetti volti a sostenere il riconoscimento del sistema svizzero della formazione professionale all’estero, come la serie di progetti denominata «Swiss VET Initiative India.»

Per queste due misure di promozione vigono già oggi condizioni simili per quanto riguarda i sussidi e i processi di attribuzione ed è pertanto opportuno riunirle nella stessa base legale. A tempo debito ciò richiederà anche una revisione dell’OFPr (abrogazione di un articolo). La formulazione proposta alla lettera c sottolinea la rilevanza che tali attività di cooperazione complementari devono avere per la politica della formazione svizzera. Tale rilevanza rappresenta la condizione generale per la concessione di sussidi per queste attività.

22A seguito del bando del 2018, che metteva a disposizione 760 000 franchi per la promozione, sono state presentate 100 domande

per progetti che richiedevano contributi per un totale di 10 200 000 franchi. Per quell’anno sono stati autorizzati 17 di questi progetti pilota di tutti gli ambiti formativi e con un’ampia distribuzione geografica in tutte le regioni del mondo dei rispettivi partner di

cooperazione internazionale.

23 RS 412.101