Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
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partecipazione ai programmi dell’UE. Le disposizioni relative all’agenzia nazionale e i compiti che le possono essere affidati vanno inoltre chiariti.
Per rendere più flessibile la promozione dell’eccellenza va modificata anche la disposizione vigente sulla concessione di borse di studio individuali alle persone che seguono una formazione all’estero presso istituzioni d’eccellenza selezionate. Non è inoltre sufficientemente definita nella legge la concessione di sussidi ai costi d’esercizio delle relative istituzioni.
È anche necessario unificare le disposizioni riguardo alle attività di cooperazione internazionale complementari nel campo della formazione che non possono essere promosse nell’ambito di un programma, ma che comunque offrono un valore aggiunto per la politica della formazione: la legge federale contiene oggi disposizioni volte a rafforzare ed estendere la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione generale. La promozione delle attività di cooperazione internazionale nell’ambito della formazione
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professionale è invece sancita dall’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale. Per dare maggiore coerenza alla politica di promozione, le basi legali vigenti per misure di sostegno comparabili vanno raggruppate.
Data la genesi e lo sviluppo della legge le varie misure di promozione esistenti non sono inserite in un contesto strategico globale: non sono presentati né lo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione né gli ambiti di promozione fondamentali.
Mancano infine le indicazioni di base sulle condizioni per l’ottenimento dei sussidi. La terminologia impiegata nel titolo e nel testo della legge non corrisponde inoltre più all’uso e alle condizioni quadro odierni.
Genesi della legge e modifiche nel contesto dei programmi di formazione dell’UE
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La legge attuale si basa sul decreto federale del 22 marzo 1991 sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e mobilità. Dopo la prima adesione della Svizzera ai programmi di formazione europei all’inizio degli anni Novanta, il decreto ha rappresentato la base legale per le necessarie domande di credito, la competenza di concludere i corrispondenti trattati internazionali e la concessione di
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borse a studenti svizzeri iscritti a istituti europei (articoli 2–4) .
La Comunità europea (CE) ha iniziato a lanciare programmi transfrontalieri e attività di cooperazione per promuovere la mobilità nell’ambito della formazione, della formazione professionale e delle attività extrascolastiche destinate ai giovani già negli anni Ottanta. Ma, inizialmente, questi programmi e attività non erano aperti alla Svizzera. L’intensificarsi della cooperazione tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e la CE ha però avuto effetti positivi sui loro rapporti nel campo della formazione e della gioventù e ha infine consentito alla Svizzera di associarsi al programma di formazione e formazione continua
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professionale COMETT II e al programma di mobilità ERASMUS .
L’associazione ai programmi COMETT II ed ERASMUS è terminata dopo il no della Svizzera all’adesione allo Spazio economico europeo (SEE) nel dicembre del 1992 e il passaggio alla nuova generazione di
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programmi 1995–1999 . Per garantire la base legale per un’eventuale partecipazione a programmi futuri, la durata di validità del decreto, limitata a sette anni, è stata prolungata fino al 31 dicembre 2000 con la
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modifica del 16 dicembre 1994 . La promozione prevista come misura transitoria comprendeva, sul modello dei programmi di formazione dell’UE in corso, una gamma più ampia di attività di mobilità e di cooperazione, in particolare tramite l’estensione di queste attività a tutti gli ambiti formativi (formazione scolastica, formazione professionale, formazione universitaria, formazione per adulti, formazione extrascolastica destinata ai giovani).
I negoziati con l’Unione europea (UE) avviati nell’ambito degli accordi bilaterali I e II non hanno consentito di siglare un nuovo accordo in ambito formativo e la Svizzera non ha quindi potuto associarsi alla generazione
3 RS 412.101
4 RU 1991 1972. Il decreto federale comprendeva cinque articoli e si basava sugli articoli 8 e 27quater della Costituzione federale del
29 maggio 1874. Si trattava delle competenze federali di concludere trattati internazionali e, a integrazione delle regolamentazioni cantonali, di concedere borse di studio.
5 Cfr. messaggio del 17 settembre 1990 concernente misure volte a promuovere la cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e la mobilità (FF 1990 III 860).
6 Accordo del 19 dicembre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990–1994) (RS 0.420.518.03).
7 Accordo del 9 ottobre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell’ambito del programma ERASMUS (RS 0.414.91).
8 SOCRATES I, LEONARDO DA VINCI I e GIOVENTÙ PER L’EUROPA III.
9 RU 1994 1133