Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Avamprogetto e rapporto esplicativo concernenti la legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Compendio

La promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione (mobilità internazionale e cooperazione tra istituzioni) è da oltre vent’anni parte integrante della politica della Confederazione in ambito formativo. La legge federale che disciplina attualmente le attività di promozione non risponde più alle esigenze di tale politica: la politica di promozione della Confederazione dovrà reagire in futuro in maniera più autonoma e flessibile ai rapidi mutamenti del settore. Gli strumenti di promozione esistenti devono pertanto essere più flessibili e coerenti. È inoltre necessario integrare la legge dal punto di vista formale e chiarire alcuni termini. Il Consiglio federale ha pertanto previsto di sottoporre la legge federale a una revisione totale al fine di creare una base migliore per una politica di promozione a lungo termine e sostenibile. La revisione totale non anticipa le decisioni strategiche e finanziarie sull’orientamento della politica di promozione dei prossimi anni.

Situazione iniziale

La legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51) è alla base della promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione da parte della Confederazione. Negli ultimi due decenni, è stata modificata soltanto in maniera occasionale e poco unitaria. Uno dei motivi è il ripetuto cambiamento di status della partecipazione svizzera ai programmi di formazione europei, che evolvono in maniera dinamica.

La prassi di promozione attuale mostra i limiti del quadro legale odierno: il rigido collegamento degli strumenti principali di promozione alla partecipazione ai programmi europei non è più in linea con la dimensione internazionale della formazione. La soluzione svizzera adottata negli ultimi anni per sostenere la mobilità internazionale ha evidenziato la necessità di ampliare sul piano legale il margine di manovra per l’impostazione strategica della politica in materia: in particolare, gli strumenti disponibili (associazione a programmi di promozione internazionali / attuazione di programmi svizzeri) non sono iscritti in maniera equivalente nella legge. Anche la possibilità di incaricare un’agenzia nazionale di svolgere i compiti di attuazione essenziali è al momento strettamente legata alla partecipazione ai programmi europei. Dal punto di vista dei contenuti mancano inoltre le indicazioni di base sullo scopo e i principi della politica di promozione. E, infine, la legge attuale non soddisfa i requisiti formali relativi alle disposizioni sui sussidi della Confederazione e presenta punti deboli sul piano terminologico (tra cui il titolo).

Per questi motivi il Consiglio federale ritiene necessario procedere a una revisione totale della legge redatta vent’anni fa. Dopo la procedura di consultazione la revisione totale dovrebbe essere inserita nel messaggio ERI 2021–2024.

Contenuto del progetto

La revisione totale non è intesa a introdurre nuove misure di sostegno, ma a dare in maniera mirata maggiore flessibilità agli strumenti di promozione esistenti e dimostratisi validi, a rendere tali strumenti più coerenti tra loro, a colmare le lacune contenutistiche e formali e a precisare alcuni termini.

Si tratta principalmente di rafforzare le opzioni strategiche di intervento nell’ambito dei programmi pluriennali volti a promuovere la mobilità internazionale delle persone e le cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione. Questo strumento di promozione viene svincolato dalla partecipazione ai programmi di formazione dell’UE: la possibilità per la Svizzera di attuare propri programmi, disciplinata finora soltanto a livello di ordinanza come misura subordinata, è ora iscritta nella legge come possibile misura a sé stante. Entrambe le misure dovranno essere disponibili come strumenti alternativi ed equivalenti della politica della Confederazione. Analogamente, le disposizioni relative alle misure di accompagnamento e il conferimento di un mandato a un’agenzia nazionale non sono più legate all’associazione a programmi internazionali. I compiti dell’agenzia nazionale vengono inoltre precisati a livello di legge.