Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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internazionale in materia di formazione possano essere promosse in virtù di basi legali diverse, la presente legge è sussidiaria alle disposizioni di promozione contenute in altri atti normativi. Si applica quindi soltanto se nessun’altra legge federale offre una base per la promozione delle attività definite. L’introduzione di questa norma esclude le doppie sovvenzioni.

Articolo 3: Ambiti di promozione

Come nella legge in vigore, la nuova disposizione è una disposizione potestativa: la Confederazione non ha l’obbligo di promuovere la cooperazione internazionale in ambito formativo. Di conseguenza, le istituzioni e i singoli non hanno automaticamente diritto a un sostegno. Viene inoltre precisato che le attività di promozione avvengono nel quadro delle risorse finanziarie federali disponibili a questo scopo.

Le attività nell’ambito della cooperazione internazionale in ambito formativo promosse dalla Confederazione possono essere suddivise in tre gruppi:

lettera a: attività di mobilità internazionale a scopi formativi di persone in formazione, insegnanti e formatori e del personale di istituzioni di tutti gli ambiti formativi. Vi rientrano anche i giovani che svolgono una formazione extrascolastica non formale/informale e le persone che li seguono. Queste attività possono essere svolte in maniera individuale o in gruppo e vengono chiamate «mobilità internazionale per l’apprendimento»;

lettera b: attività di cooperazione di istituzioni e organizzazioni del settore della formazione. Questa nozione riassume varie forme di cooperazione istituzionale transfrontaliera che possono perseguire un’ampia gamma di obiettivi di formazione ai sensi dell’articolo 1. Le cooperazioni possono per esempio mirare a sperimentare approcci innovativi in ambito formativo, sviluppare offerte di formazione transfrontaliere comuni e scambiare buone pratiche ed esperienze. Questi obiettivi possono essere rilevanti direttamente per gli attori interessati o generare un valore aggiunto per lo spazio formativo svizzero (p. es. come contributo alla promozione dell’eccellenza tramite la creazione di contatti con partner internazionali rinomati). Tra le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione rientrano tra l’altro scuole e istituti di tutti gli ambiti formativi, aziende di tirocinio, organizzazioni del mondo del lavoro, autorità locali e regionali preposte alla formazione e altre organizzazioni attive in questo campo;

lettera c: sostegno a strutture e a processi che aiutino a raggiungere gli obiettivi della legge e a realizzare i primi due tipi di attività, in particolare mettendo a disposizione i processi e le strutture adeguati e attuando le misure di accompagnamento (p. es. messa in rete e informazione, rappresentanza in organi specializzati internazionali, punti di contatto specializzati ecc.).

Questo articolo fornisce dunque una panoramica generale delle attività che possono essere promosse dalla Confederazione.

Articolo 4: Tipi di sussidi

Capoverso 1: come finora, vengono elencati in maniera esaustiva i tipi di sussidi che la Confederazione può concedere per promuovere la cooperazione internazionale in ambito formativo. L’articolo specifica quindi quali sono gli strumenti di promozione della Confederazione. Gli strumenti principali sono la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali (lett. a) o la realizzazione di programmi propri (lett. b).

Lettera a: l’associazione della Svizzera a programmi internazionali in ambito formativo mediante il versamento di contributi diretti continuerà a essere un possibile strumento principale della politica di promozione (attualmente art. 3 cpv. 1 lett. a). Nel contesto attuale gli unici programmi rilevanti per la Svizzera sono quelli dell’Unione europea (al momento «Erasmus+», programma UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport). In caso di associazione a un programma dell’UE, in base alla legge la Svizzera deve poter partecipare a tutte le attività del programma. L’espressione generale «programmi internazionali» consentirà di tener conto di eventuali cambiamenti nel contesto internazionale, per esempio se parallelamente o al posto dei programmi dell’UE dovessero essere avviati altri programmi internazionali di rilievo per la Svizzera. L’importanza particolare dei programmi dell’UE per la Svizzera dovuta alla forte interconnessione dello spazio formativo europeo non viene attualmente messa in discussione. Tuttavia, il Consiglio federale esaminerà l’opportunità di una nuova associazione all’interno di una valutazione globale dei rapporti Svizzera-UE. Poiché la Commissione UE propone aumenti significativi dei budget dei programmi, analizzerà i costi e i benefici di tutti i programmi dell’UE nel settore ERI. Nell’ambito di