Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
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Articolo 10: Statistica
La gestione generale della politica di promozione della Confederazione richiede che siano disponibili dati affidabili non solo sulle attività promosse dalla Confederazione in base alla legge, ma anche sulle attività riguardanti la mobilità internazionale promosse da altri attori svizzeri (p. es. Cantoni e attori privati come associazioni, fondazioni ecc.).
Nell’ambito dei suoi compiti di attuazione l’agenzia nazionale rileva dati statistici esclusivamente sulle attività di mobilità e di cooperazione sostenute dalla Confederazione. Gli altri dati devono essere rilevati periodicamente a livello nazionale.
Articolo 11: Esecuzione
Senza commento.
Articolo 12: Abrogazione di un altro atto normativo
La legge in vigore è abrogata.
Articolo 13: Modifica di altri atti normativi
L’articolo 68 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale prevede la competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nel settore della formazione professionale. Questa competenza è già prevista in senso generale dall’articolo 8 del presente avamprogetto. La ridondanza va dunque eliminata.
La disposizione contenuta nella LFPr comprende tuttavia anche la competenza di concludere trattati internazionali nell’ambito specifico del riconoscimento di diplomi e certificati esteri. Questo ambito non viene coperto dall’articolo 2 dell’avamprogetto. Perciò, la disposizione contenuta nella LFPr non viene abrogata ma delimitata. Il titolo dell’articolo 68 LFPr viene modificato di conseguenza.
Articolo 14: Referendum ed entrata in vigore
Senza commento.