Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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la capacità di trasmettere competenze chiave internazionali nel quadro della formazione e della formazione continua, la qualità del sistema formativo svizzero, l’attrattiva internazionale e la concorrenzialità del polo di formazione, ricerca e innovazione svizzero nonché la competitività e la capacità innovativa della piazza economica svizzera verrebbero ridotte.

Gestione materiale e finanziaria dei sussidi

Le attività sostenute dalla Confederazione vengono disciplinate in maniera dettagliata a livello di ordinanza. La gestione operativa dei sussidi federali varia a seconda della misura: in caso di associazione ai programmi europei la Confederazione versa all’UE un contributo per il programma. Le risorse previste per la Svizzera vengono poi assegnate per le attività di programma in base alle richieste degli enti responsabili dei progetti e alle direttive relative ai contenuti e agli aspetti finanziari dell’UE. Nel caso invece di un programma di promozione svizzero, la Confederazione gestisce i sussidi mediante un mandato di prestazioni conferito all’agenzia nazionale che li amministra per determinate attività secondo le direttive relative ai contenuti e agli aspetti finanziari della Confederazione. L’agenzia riferisce ogni anno sulle sue attività. Per quanto riguarda le altre misure secondo la presente legge (art. 4 cpv. 1 lett. c – f) la Confederazione gestisce in genere direttamente le risorse tramite decisioni o mandati di prestazioni. I sussidi vengono versati come sussidi forfetari (p. es. mobilità internazionale per l’apprendimento o borse di studio per la formazione all’estero presso istituzioni selezionate) o come partecipazione a categorie di costi definite dei progetti (p. es. cooperazioni istituzionali). Gli enti responsabili dei progetti devono riferire regolarmente. I sussidi federali vengono versati a rate poco prima che il destinatario effettui la spesa (art. 23 LSu), e in genere il 20 per cento viene versato solo dopo la presentazione di un rapporto finale. Se i sussidi non vengono utilizzati, vengono utilizzati solo in parte o non vengono utilizzati per lo scopo previsto, vanno restituiti.

Procedura per la concessione dei sussidi

I processi specifici di concessione dei sussidi federali sono differenziati in base alle singole misure di promozione e sono descritti nell’ordinanza. Le misure vincolate ai programmi (art. 5 cpv. 1 lett. a e b) devono essere gestite dall’agenzia nazionale, che ha il compito di creare delle procedure agevoli ed efficienti per i gruppi di destinatari. La gestione tramite l’agenzia nazionale consente anche un’attuazione più conveniente rispetto all’attuazione all’interno delle strutture dell’Amministrazione federale centrale. L’agenzia nazionale esamina in base ai criteri definiti dalla Confederazione le richieste ricevute e prepara la decisione da sottoporre alla SEFRI, che prende la decisione definitiva. La SEFRI è responsabile della gestione delle altre misure di promozione e della conclusione della convenzione sulle prestazioni con l’agenzia nazionale (art. 4. cpv. 1 lett. c – f, art. 8) e prende le decisioni in materia. Se i mezzi approvati non consentono di soddisfare tutte le richieste, la SEFRI stabilisce un ordine di priorità.