Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Le restanti misure di sostegno che non si riferiscono a un programma di promozione vengono sistematizzate e si procede a colmare alcune lacune sul piano dei contenuti: la disposizione sulla concessione di borse individuali a coloro che seguono una formazione presso istituzioni europee, che rappresenta uno strumento di promozione dell’eccellenza e delle nuove leve da parte della Confederazione, viene modificata. Le borse potranno essere concesse in linea di massima non solo per studiare presso istituzioni europee, ma anche per la formazione all’estero presso altre istituzioni selezionate, se ciò è ritenuto atto a promuovere l’eccellenza. Per eventuali sussidi per l’esercizio supplementari che possono essere accordati alle istituzioni in questione viene introdotta una nuova base esplicita nella legge. L’elenco esaustivo delle istituzioni all’estero selezionate per le quali verranno concesse delle borse deve essere stabilito dal Consiglio federale nell’ordinanza.

Le disposizioni esistenti per la promozione delle attività di cooperazione internazionale complementari in ambito formativo non legate ai programmi vengono armonizzate e riunite nella stessa base legale: la disposizione riformulata e indipendente dall’ambito formativo copre sia la precedente promozione delle attività volte a rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione generale sia la precedente promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale. Quest’ultima viene trasferita dall’ordinanza sulla formazione professionale alla legge federale, facendo in modo che le spese corrispondenti possano essere computate anche in futuro in base alla quota della

21 Confederazione come previsto dall’articolo 59 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale . La nuova disposizione più generale definisce il sostegno dato a simili attività come un’integrazione dei programmi e specifica che devono essere importanti sotto il profilo della politica della formazione.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

L’odierna legge federale non soddisfa né dal punto di vista contenutistico né da quello formale i requisiti ai quali deve rispondere una politica di promozione della Confederazione in grado di evolvere e di modificarsi (cfr. cap. 1.1). L’avamprogetto colma questa lacuna senza introdurre nuove misure di promozione e senza aumentare in maniera sostanziale la densità normativa. Le misure esistenti e dimostratesi valide vengono però strutturate in maniera più coerente e rese in parte più flessibili in maniera mirata.

Le misure di promozione della Confederazione vengono inserite in un quadro globale e la legge viene resa più coerente. Gli strumenti principali (programmi pluriennali internazionali o svizzeri per la promozione della mobilità individuale e la cooperazione tra istituzioni e organizzazioni) vengono distinti in maniera più netta e sanciti allo stesso livello. Altri strumenti vengono riuniti in disposizioni generali sulla base della loro affinità, mentre alcuni termini vengono modificati per rendere la legge più chiara.

La revisione totale non anticipa la decisione politica sull’orientamento della politica di promozione nel periodo successivo al 2021, ovvero se tale politica si baserà principalmente sull’associazione ai programmi europei o sul finanziamento di programmi svizzeri aventi gli stessi obiettivi. La presente modifica delle basi legali ha unicamente lo scopo di ampliare il margine di manovra strategico a livello legislativo. Nemmeno il rendere più flessibili determinate misure di promozione anticipa alcuna decisione in merito ai mezzi finanziari messi a disposizione per le diverse misure e alle priorità con cui saranno ripartiti. La legge federale sottoposta a revisione totale continuerà a essere un atto normativo relativamente snello che prevede possibilità di strutturazione a livello di ordinanza e nell’ambito dei periodici messaggi sul finanziamento (messaggio ERI, messaggio concernente la promozione della mobilità internazionale in ambito formativo).

1.4 Coordinamento tra compiti e finanze

La legge non prescrive l’ammontare delle risorse da impiegare per la promozione della cooperazione internazionale in ambito formativo. L’importo dipende dall’orientamento strategico della politica adottata in relazione ai programmi di promozione proposta con i relativi messaggi sul finanziamento. In caso di associazione ai programmi di formazione dell’UE il quadro finanziario della politica di promozione sarà determinato dal contributo di programma della Svizzera negoziato e convenuto dalle parti. Per i programmi di promozione svizzeri le risorse da impiegare sono in linea di massima variabili e dipendono dagli obiettivi scelti e dalle priorità. A essere determinanti sono le attività sostenute attraverso il programma, il livello di partecipazione auspicato per gli attori e i singoli svizzeri e la quota dei sussidi federali per le diverse attività.

21 RS 412.10