Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Per quanto riguarda le altre misure di promozione non orientate ai programmi, la disposizione sulla concessione di borse di studio individuali per seguire una formazione all’estero presso istituzioni d’eccellenza selezionate viene modificata in modo tale che all’occorrenza possano essere considerate anche istituzioni che si trovano nell’area extraeuropea. Le disposizioni per la promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (CIFP) contenute finora nell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) e le disposizioni, anch’esse già esistenti, volte a rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di formazione generale, vengono raggruppate nella stessa legge.

L’avamprogetto contiene inoltre alcune disposizioni sulle condizioni per l’ottenimento dei sussidi che dal punto di vista del diritto in materia devono essere disciplinate formalmente in una legge. Al fine di iscrivere la legge in un contesto strategico più generale, lo scopo della promozione della cooperazione internazionale in ambito formativo viene presentato per la prima volta posizionandolo in relazione alle persone, alle istituzioni e al sistema. Vengono definiti il campo d’applicazione della legge e gli ambiti di promozione. La terminologia utilizzata è stata adeguata all’uso linguistico attuale in Svizzera e, se necessario, chiarita o formulata in maniera più generale. Il titolo della legge è stato semplificato.

La legge fissa i principi relativi ai sussidi federali. L’attuazione delle misure continuerà a essere definita in dettaglio dal Consiglio federale nell’ordinanza d’esecuzione che sarà a sua volta sottoposta a una revisione totale in un secondo momento. Spetterà anche in futuro al Consiglio federale proporre l’orientamento strategico della politica di promozione, le priorità e i mezzi finanziari necessari nell’ambito dei messaggi corrispondenti.