Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
di programmi 2000–2006 . Negli anni seguenti la Svizzera ha potuto partecipare a questi programmi solo indirettamente, ossia senza un accordo formale. A livello nazionale il Consiglio federale ha comunque
11 proposto di sostituire il suddetto decreto federale con uno nuovo a partire dal 1° gennaio 2000 . L’Assemblea federale non ha seguito questa proposta e ha invece emanato l’odierna legge federale in cui sono stati ripresi in gran parte il tenore e la formulazione del decreto, valida in un primo momento fino al 31
12
dicembre 2003 . L’Esecutivo ha inoltre illustrato in maniera più dettagliata il contenuto della nuova legge
13
nell’ordinanza corrispondente .
Sotto forma di uno scambio di lettere, nel 2003 la Svizzera e l’UE hanno infine espresso la loro volontà di negoziare un accordo sulla partecipazione ufficiale della Svizzera alla generazione di programmi 2007–
14
2013. In vista dell’associazione, dopo una proroga della validità fino al 2007 , alla legge federale è stata
15
conferita infine una durata indeterminata . Con l’articolo 2a è stata inoltre creata la base per l’istituzione di un’agenzia nazionale alla quale è stato affidato il compito di accompagnare la partecipazione ai
16
programmi . L’obiettivo della partecipazione ufficiale è stato raggiunto nel 2010 e ha assicurato alla Svizzera l’associazione ai programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione» per gli anni
17
2011–2013.
18
L’ultima modifica della legge federale è avvenuta il 15 febbraio 2013 , ma non è stata legata direttamente a cambiamenti nello status di partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione dell’UE. Gli adeguamenti proposti erano piuttosto intesi a rafforzare l’educazione alla cittadinanza sotto l’egida del Consiglio d’Europa e la cooperazione internazionale nello sviluppo di strategie volte a integrare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’insegnamento (nuovo art. 3 cpv. 1 lett. d). Il nuovo articolo 3 capoverso 1 lettera e disciplinava inoltre a livello di legge la concessione di sussidi (fino a quel momento disciplinata a livello di ordinanza) per l’esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris.
I negoziati sull’associazione della Svizzera al programma europeo ERASMUS+ per il periodo 2014–2020 sono stati sospesi a seguito dell’approvazione, avvenuta il 9 febbraio 2014, dell’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa». Di conseguenza, da quel momento in poi la Svizzera ha potuto partecipare al programma soltanto come Stato terzo. Questa situazione non ha comportato modifiche alla legge, ma è
19
stata considerata nel quadro di una revisione totale della relativa ordinanza nel 2015 . Il Consiglio federale ha poi approvato una soluzione transitoria svizzera per il programma ERASMUS+ prorogata fino al 2017.
20
Per gli anni 2018–2020 un nuovo decreto di finanziamento disciplina la promozione della mobilità internazionale in ambito formativo.
10 SOCRATES II, LEONARDO DA VINCI II e GIOVENTÙ.
11 Messaggio del 25 novembre 1998 sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000–2003 (FF 1999 243).
12 Il decreto federale comprendeva cinque articoli e si basava sugli articoli 54 e 66 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). Con l’introduzione della nuova Costituzione federale tutte le disposizioni importanti dell’Assemblea federale che contenevano norme di diritto dovevano essere emanate sotto forma di legge federale. Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.
13 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull’assegnazione di contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù (RS 414.513).
14 RS 414.51 (stato 27 gennaio 2004), art. 5 cpv. 4.
15 RS 414.51 (stato 1° gennaio 2008), art. 5 cpv. 5. L’art. 2 cpv. 1 è stato inoltre adeguato alla legislazione in vigore (legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione [LCo, RS 172.061] e legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione [LFPC, RS 138.1]), mentre l’art. 2 cpv. 2 è stato abrogato.
16 Fino a quel momento le azioni di programma erano state gestite da vari partner esterni sulla base di un mandato. Questo modo di procedere evidenziava tuttavia con sempre maggiore frequenza i suoi limiti in termini di efficienza e di trasparenza. Dall’inizio del 2011 alla fine del 2016 la Confederazione ha affidato questo compito alla «Fondazione ch per la collaborazione confederale». Per dare nuovo slancio alla promozione degli scambi a livello nazionale e internazionale e nel settore extrascolastico, nel 2016 la Confederazione e i Cantoni hanno istituito una nuova agenzia comune denominata «Movetia», subentrata a Fondazione ch il 1° gennaio 2017.
17 Accordo del 15 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007–2013) (RS 0.402.268.1).
18 RS 414.51 (stato 15 febbraio 2013).
19 Ordinanza del 18 settembre 2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM, RS 414.513). L’ultima modifica all’ordinanza risale al 10 gennaio 2018.
20 Decreto federale del 27 novembre 2017 sulla promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020 (FF 2018 29).