Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
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Titolo
Nell’avamprogetto di legge la «cooperazione internazionale in materia di formazione» è definita come nozione generale che comprende vari tipi di cooperazione internazionale (mobilità internazionale per l’apprendimento e cooperazione istituzionale tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione) in tutti gli ambiti svizzeri della formazione (scuola dell’obbligo, formazione professionale di base, scuole di cultura generale del livello secondario II, formazione professionale superiore, scuole universitarie, formazione continua e attività giovanili extrascolastiche) (cfr. art. 2).
Questa accezione si differenzia in maniera netta da quella utilizzata nella legge vigente, dove il termine «educazione» si riferisce esclusivamente ai percorsi formativi di cultura generale e viene contrapposto alle espressioni «formazione professionale» e «gioventù». Dal punto di vista della politica formativa e del sistema formativo svizzeri questa terminologia non è né coerente né logica. Essendo legata alla genesi della legge nell’ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi europei dell’epoca, e quindi alle denominazioni di questi ultimi, va aggiornata. Vista la particolare importanza della mobilità internazionale nel contesto generale della politica di promozione, nel titolo della legge la mobilità continuerà a essere menzionata a parte. La modifica della terminologia, incluso il titolo, non incide comunque sul campo di applicazione della legge nella prassi attuale.
Articolo 1: Scopo della cooperazione internazionale
Conformemente ai principi strategici della Confederazione e dei Cantoni per la politica in materia di formazione, anche nell’ambito della presente politica di promozione si tratta di sostenere al meglio le opportunità e le potenzialità dei singoli e della società. Lo scopo della promozione della cooperazione internazionale in ambito formativo viene pertanto definito a tre livelli: quello dei singoli, quello delle istituzioni e delle organizzazioni e quello dello spazio formativo svizzero.
I singoli sono al centro della politica di promozione in particolare per quanto riguarda la mobilità internazionale. Le loro competenze specialistiche, metodologiche, linguistiche e interculturali dovranno essere rafforzate direttamente tramite le attività di mobilità o indirettamente tramite lo sviluppo di offerte formative di elevata qualità (lett. a).
A livello intermedio bisognerà quindi sostenere le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione in modo da permettere loro di sviluppare le proprie attività formative e di coltivare contatti grazie alla cooperazione internazionale (lett. b).
Da un punto di vista più generale si tratta di rafforzare e sviluppare ulteriormente l’intero spazio formativo svizzero: la cooperazione internazionale è un modo per promuoverne l’eccellenza in termini di qualità della formazione e competitività a livello internazionale (lett. c).
Articolo 2: Definizione e campo d’applicazione
Il campo d’applicazione della legge viene definito in base ai termini sopra illustrati della «formazione» e della «cooperazione internazionale» (cfr. titolo).
Capoverso 1: la legge si riferisce a due tipi di attività per quanto riguarda la cooperazione internazionale, ossia la mobilità internazionale per l’apprendimento e la cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione.
Capoverso 2: secondo un’accezione ampia del concetto di formazione, la presente legge consente di sostenere attività di cooperazione internazionale non solo negli ambiti della formazione formale (scuola dell’obbligo, formazione professionale di base, scuole di cultura generale del livello secondario II, formazione professionale superiore e scuole universitarie), ma anche di quella non formale (formazione continua e attività giovanili extrascolastiche). In caso di associazione a un programma internazionale dovrà essere possibile partecipare a tutte le attività del programma, che prevedono diversi ambiti formativi. Ciò corrisponde alla prassi seguita negli ultimi anni.
Capoverso 3: la formazione ha carattere trasversale e può essere oggetto di disposizioni in materia di promozione di altri ambiti politici della Confederazione. Per evitare che le attività di cooperazione