Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Capoverso 2: le borse di studio per la formazione all’estero presso istituzioni selezionate possono essere richieste da singoli che hanno svolto buona parte della loro formazione precedente in Svizzera. Sono richiesti più di due anni di studi all’interno del sistema universitario svizzero oppure, nel caso della formazione terziaria all’estero, un forte riferimento alla Svizzera (p. es. livello secondario I e/o II nel sistema formativo svizzero, incluse le scuole svizzere all’estero).

Capoverso 3: anche i sussidi federali per l’attuazione delle misure di accompagnamento di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera f possono essere richiesti unicamente dalle istituzioni e dalle organizzazioni del settore della formazione. In analogia con le disposizioni del capoverso 1, le misure non devono avere scopo di lucro e devono essere garantiti l’impiego efficiente dei mezzi e oneri amministrativi ridotti. A differenza delle altre misure le attività in questione non rispondono necessariamente agli interessi dei loro promotori e non può pertanto essere chiesto a questi ultimi un contributo finanziario. La condizione fondamentale è piuttosto il fatto che la misura di accompagnamento sia nell’interesse dello spazio formativo svizzero. Il sostegno della Confederazione deve comunque essere sussidiario e devono pertanto essere state prima sondate altre fonti di finanziamento.

Capoverso 4: per le attività di mobilità internazionale nell’ambito di programmi (art. 4 cpv. 1 lett. a e b) sono i singoli i beneficiari dei sussidi federali. Per ragioni di efficienza e di coerenza non sono i singoli a richiedere, organizzare e attuare queste attività internazionali, bensì le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione, in genere le istituzioni formative, che ricevono gli aiuti finanziari in base al numero di mobilità per l’apprendimento autorizzate e li versano ai singoli sotto forma di sussidi in base a criteri definiti dalla Confederazione.

Capoverso 5: i costi da considerare per le singole tipologie di sussidi, il calcolo dei sussidi, la loro limitazione nel tempo e le procedure applicabili saranno disciplinati, come in precedenza, nell’ordinanza.

Articolo 6: (Delega di compiti a un’agenzia nazionale)

Le disposizioni vigenti riguardanti il mandato conferito a un’agenzia nazionale per l’attuazione delle misure di promozione vengono adeguate al contesto attuale della politica della formazione. Questa sezione, comprendente un unico articolo, abolisce il legame esistente nella legge attuale tra l’agenzia nazionale e la partecipazione ai programmi europei. All’agenzia potranno quindi essere affidati determinati incarichi di attuazione indipendentemente dall’associazione ai programmi internazionali.

Capoverso 1: la nuova disposizione precisa che la Confederazione può designare come agenzia nazionale un’istituzione od organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera. Le disposizioni corrispondenti contenute attualmente nella legge («istituire») e nell’ordinanza («designare» e «riunire») non sono unitarie. All’agenzia nazionale potranno essere delegati compiti relativi all’attuazione nel caso di un’associazione a un programma internazionale o di un programma svizzero avviato dalla Confederazione, tra cui compiti di informazione e promozione, consulenza ai richiedenti, accettazione ed esame delle richieste, gestione dei sussidi federali, esame dei rapporti sui progetti nonché valutazione e pubblicazione di risultati e buone pratiche. L’agenzia potrà anche essere incaricata di attuare determinate misure di accompagnamento. La SEFRI continuerà a essere responsabile delle decisioni formali relative all’assegnazione dei sussidi.

24 Capoverso 2: in linea con la strategia comune di Confederazione e Cantoni in materia di scambi e mobilità , l’agenzia nazionale dovrà svolgere un ruolo importante nel migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i vari attori e nello sfruttare le sinergie tra il livello nazionale e internazionale. L’istituzione o l’organizzazione designata deve pertanto perseguire esplicitamente lo scopo di promuovere la cooperazione e la mobilità a livello nazionale e internazionale. Deve inoltre disporre delle competenze specialistiche e delle capacità necessarie per garantire un’attuazione coordinata a livello nazionale. La Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM), gestita in comune da Confederazione e Cantoni, è attualmente l’unica istituzione in Svizzera a soddisfare queste condizioni. La FPSM è pertanto l’ente responsabile dell’agenzia nazionale, denominata «Movetia». Oltre ai compiti che le sono stati affidati nell’ambito della mobilità internazionale sulla base della presente legge, svolge anche compiti di attuazione

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per la mobilità nazionale sulla base della legge sulle lingue . Le risorse per il finanziamento di questi compiti

24 DEFR, DFI e CDPE (2017): Schweizerische Strategie Austausch und Mobilität von Bund und Kantonen (disponibile in tedesco e francese).

25 RS 441.1