Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
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1.2 La normativa proposta
Alla luce della situazione iniziale esposta nel capitolo 1.1, la revisione totale non mira a creare nuove misure di promozione ma ad adeguare e ad aggiornare gli strumenti esistenti e dimostratisi validi al fine di garantire una maggiore flessibilità e coerenza. La legge federale indicherà solo a grandi linee le possibilità di promozione da parte della Confederazione; il Consiglio federale continuerà a disciplinare l’attuazione nell’ordinanza d’esecuzione, che sarà a sua volta sottoposta a una revisione totale. Le modifiche principali sono illustrate in sintesi qui di seguito; le spiegazioni dettagliate relative ai singoli articoli sono contenute nel capitolo 2.
La terminologia utilizzata nella legge viene adeguata all’uso linguistico odierno e se necessario chiarita o formulata in maniera più generale:
Il titolo della legge viene semplificato e svincolato da una terminologia che rinviava al titolo dei programmi dell’UE del 1999. Il termine «formazione» viene ora utilizzato come termine generale che comprende vari ambiti formativi (scuola dell’obbligo, formazione professionale di base, scuole di cultura generale del livello secondario II, formazione professionale superiore, scuole universitarie, formazione continua, attività giovanili extrascolastiche). Analogamente, l’espressione «cooperazione internazionale» è utilizzata come espressione generale per varie attività (mobilità per l’apprendimento e cooperazione tra istituzioni e organizzazioni). Va però tenuto conto dell’importanza particolare della mobilità internazionale nell'ambito della politica di promozione; di conseguenza, nel titolo compare separatamente. Il nuovo titolo della legge federale è pertanto «legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione».
Vengono colmate lacune generali di contenuto e formali:
Lo scopo generale della promozione della cooperazione internazionale in ambito formativo a livello individuale, istituzionale e di sistema viene menzionato in maniera esplicita per la prima volta e iscritto nell’articolo 1. Il campo di applicazione viene definito in base ai termini «formazione» e «cooperazione internazionale» sopra illustrati.
Vengono poi elencati come ambiti di promozione gli elementi e le attività principali ai quali la politica di promozione fa ormai riferimento da tempo: mobilità internazionale dei singoli, cooperazione tra istituzioni e organizzazioni con lo scopo di sviluppare la formazione e lo scambio di esperienze e sostenere processi e strutture che facilitano e sostengono le altre attività. Il principio secondo il quale la cooperazione internazionale può, ma non deve essere promossa dalla Confederazione, rimane invariato.
Vengono inserite nuove disposizioni sulle condizioni per l’ottenimento di sussidi per le attività sostenute che, dal punto di vista del diritto dei sussidi, devono essere disciplinate in una legge. Queste integrazioni corrispondono alla prassi ormai seguita da anni. Le disposizioni riguardanti il finanziamento della politica di promozione rimangono essenzialmente invariate e viene soltanto precisato che l’Assemblea federale autorizza i limiti di spesa o i crediti d’impegno per un periodo pluriennale. Praticamente invariata è anche la disposizione della competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali in questo ambito, con la precisazione però che può disciplinarvi anche aspetti talvolta necessari nel caso di un’associazione a programmi internazionali. Vengono invece ora inserite nella legge le disposizioni usuali relative alla competenza del Consiglio federale in materia di vigilanza sull’attuazione, di rilevamento di dati statistici per gestire la politica di promozione e di emanazione di disposizioni d’esecuzione.
Alcune disposizioni specifiche sulle misure di promozione vengono modificate o rese più flessibili in maniera mirata:
Viene in particolare sciolto il rigido legame tra lo strumento di promozione dei programmi pluriennali e la partecipazione ai programmi dell’UE. La possibilità per la Svizzera, finora disciplinata soltanto a livello di ordinanza e subordinata rispetto all’associazione ai programmi dell’UE, di avviare propri programmi di promozione viene sancita nella legge come misura a sé stante. Entrambe le misure (l’associazione ai programmi internazionali e il finanziamento di programmi propri) devono essere a disposizione della politica della Confederazione come strumenti tra loro alternativi ed equivalenti. Per ragioni di priorità e di costi queste misure non vanno però impiegate contemporaneamente. Allo stesso modo le disposizioni relative al finanziamento delle misure di accompagnamento e al mandato conferito a un’agenzia nazionale sono ora slegate dall’associazione ai programmi internazionali. Viene quindi stabilito che il Consiglio federale può designare un’agenzia nazionale e affidarle determinati compiti di attuazione nell’ambito della politica di promozione.