Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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II. Parte speciale

Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Articolo 46 lettera g OAMal In generale

Gli psicoterapeuti psicologi sono inseriti nel catalogo delle persone autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica.

Articolo 50c OAMal Psicoterapeuti psicologi

Quale presupposto fondamentale per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS occorre attestare di aver conseguito un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo federale di perfezionamento o un titolo di perfezionamento riconosciuto come equipollente in psicoterapia secondo la LPPsi nonché un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 22 LPPsi (cpv. 1 lett. a e b).

In aggiunta, viene richiesta un’ulteriore esperienza clinica di 12 mesi in un istituto di psicoterapia-psichiatria, poiché i requisiti in materia di perfezionamento professionale non contemplano necessariamente una prassi clinica che includa l’intero spettro di disturbi e l’interprofessionalità necessari per trattare le malattie nell’ambito della LAMal (cpv. 1 lett. c). Questa ulteriore esperienza clinica deve essere acquisita in istituti di psicoterapia-psichiatria che offrano un ampio spettro di disturbi dei pazienti trattati e abbiano una certa dimensione minima. Devono disporre di un riconoscimento dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) di categoria A o B16. I centri di perfezionamento professionale sono suddivisi in diverse categorie in base al programma di perfezionamento professionale accreditato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) «Specialista in psichiatria e psicoterapia» dell’ISFM del 1° luglio 2009 nella versione del 15 dicembre 2016 (cpv. 2)17.

Articolo 52d OAMal Organizzazioni di psicoterapia psicologica

Anche le organizzazioni di psicoterapia psicologica sono inserite come fornitori di prestazioni analogamente alle organizzazioni di altri fornitori di prestazioni. Anche in queste organizzazioni le prestazioni devono essere dispensate da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c OAMal.

Disposizione transitoria della modifica del (data)

Le persone che, al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta, dispongono di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo l’articolo 22 LPPsi non devono soddisfare i requisiti dell’ulteriore esperienza clinica secondo l’articolo 50c capoverso 1 lettera c (cpv. 1). Sono inoltre autorizzate le persone che, all’entrata in vigore del nuovo disciplinamento, dispongono di un’autorizzazione cantonale valida secondo l’articolo 49 capoverso 3 LPPsi. Queste persone non devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 50c capoverso 1 (cpv. 2).

16 https://www.fmh.ch/files/pdf21/wbo_i.pdf

17 Cfr. n. 5.2 del programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia»