Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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30 sedute, con riserva di un eventuale prolungamento della terapia previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore (art. 11b cpv. 5 OPre in combinato disposto con gli art. 3 e 3b OPre).

L’OPre in vigore sancisce un numero massimo di 40 sedute per la psicoterapia effettuata dal medico. In Svizzera una psicoterapia dura in media 29 sedute (rilevazioni strutturali condotte nel 2012 dalla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi, FSP). Dopo 30 sedute, il 55 per cento delle terapie era concluso. Inoltre viene precisato il tempo massimo di una seduta (60 minuti per le terapie individuali, 90 minuti per le terapie di gruppo). La psicoterapia può essere condotta anche in unità più brevi che, se per esempio durano 30 minuti, corrispondono a mezza seduta. L’obiettivo di un controllo anticipato da parte di una seconda istanza consiste nella possibilità di individuare precocemente casi nei quali un proseguimento della terapia non induce a prevedere alcun beneficio supplementare e devono essere eventualmente considerate altre forme di terapia (diverso tipo di psicoterapia, ulteriori medicamenti, altra modalità di terapia, ulteriori considerazioni di fondo).

2.8 Abolizione della psicoterapia psicologica delegata

La possibilità della psicoterapia psicologica delegata condotta da psicoterapeuti psicologi è abolita poiché il modello della prescrizione medica disciplina globalmente la psicoterapia psicologica.

2.9 Tariffazione

La psicoterapia delegata effettuata nello studio medico è attualmente regolamentata al capitolo 02.03 del sistema tariffale TARMED. Al momento dell’entrata in vigore delle ordinanze rivedute, queste posizioni secondo TARMED riguardanti la psicoterapia delegata devono essere stralciate in riferimento all’AOMS, che non rimborsa più le prestazioni della psicoterapia delegata. Ciò riguarda anche il capitolo 02.02 «Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche non mediche nella psichiatria in ambito ospedaliero».

Le tariffe e i prezzi sono in linea di principio concordati in convenzioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni, pertanto la modifica della struttura tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali deve essere decisa in primo luogo dai partner tariffali. Tuttavia, di fronte al rischio di lasciare il settore privo di una struttura tariffale, il Consiglio federale ha stabilito con decisione del 18 settembre 2017, avvalendosi della sua competenza sussidiaria, la struttura tariffale attualmente applicabile (ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie; RS 832.102.5). I partner tariffali dovrebbero dunque convenire l’applicazione della struttura tariffale ordinata dal Consiglio federale con le necessarie modifiche e sottoporla al Consiglio federale per approvazione. Potrebbe essere necessaria una modifica dell’ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie.

Occorre segnalare che la sola inclusione di una prestazione nella struttura tariffale TARMED non giustifica l’obbligo di rimborso da parte dell’AOMS. Sono determinanti le pertinenti disposizioni contenute nella legge e nell’ordinanza. Di conseguenza, secondo l’interpretazione generale (GI-36) della tariffa, le disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’assunzione dei costi delle prestazioni dell’assicurazione sociale malattie per la diagnosi e la cura di una malattia e dei relativi postumi vanno rispettate secondo la LAMal, l’OAMal e l’OPre. Il passaggio al modello della prescrizione medica con l’inserimento nell’OPre dell’obbligo di assunzione delle prestazioni per la psicoterapia psicologica esclude almeno implicitamente il proseguimento della rimunerazione della psicoterapia psicologica delegata.

Secondo il principio dell’autonomia tariffale, spetta ora ai partner tariffali (ossia psicologi, ospedali e assicuratori) concordare la tariffa per le prestazioni della psicoterapia psicologica in un’apposita convenzione.