Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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Modifica delle condizioni d’autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica

I. Parte generale

1 Entrata in vigore della legge sulle professioni sanitarie

La legge del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan, RS …), la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2020, si prefigge un’assistenza sanitaria di qualità. Di conseguenza, nell’interesse della salute pubblica, la nuova legge intende promuovere la qualità nelle professioni sanitarie che vengono in prevalenza insegnate nelle scuole universitarie professionali (formazione a livello di scuola universitaria). A tal fine, la LPSan disciplina tra l’altro le formazioni a livello di scuola universitaria e uniforma a livello svizzero i requisiti per le formazioni di bachelor in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, optometria, di levatrice nonché in alimentazione e dietetica e, per l’osteopatia, anche per le formazioni di master. Inoltre, disciplina l’esercizio delle suddette professioni sotto la propria responsabilità professionale. Per questo sono previsti un’autorizzazione all’esercizio della professione e obblighi professionali uniformati nel settore privato e in quello pubblico.

Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione è necessario un titolo di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan. Si tratta di diplomi di bachelor del rispettivo indirizzo di studi. Per gli infermieri si aggiunge il titolo di studio di «infermiere diplomato SSS». I titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore e i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti sono equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan (art. 34 cpv. 3 LPSan). In tal modo si intende garantire che sia mantenuto il diritto acquisito ad accedere alla professione.

2 Ripercussioni sull’OAMal della legge sulle professioni sanitarie

La LPSan disciplina le formazioni e l’esercizio delle professioni sanitarie dei seguenti fornitori di prestazioni nel settore dell’AOMS:

 infermieri

 fisioterapisti

 ergoterapisti

 levatrici

 dietisti

Per ottenere l’autorizzazione a esercitare l’attività a carico dell’AOMS, attualmente queste persone devono attestare di avere un diploma di una scuola professionale riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni. È altresì possibile un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10).

Nel diritto vigente, oltre a un diploma riconosciuto, è richiesta l’autorizzazione secondo il diritto cantonale. Nella nuova LPSan le condizioni per ottenere l’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale saranno uniformate. Di conseguenza, nelle condizioni d’autorizzazione dell’OAMal è possibile rimandare direttamente alla LPSan.

La presente revisione intende dunque attuare una modifica.