Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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II. Parte speciale

Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Articolo 45 capoverso 1 OAMal Levatrici

Secondo il capoverso 1 lettera a, le levatrici devono attestare il conseguimento di un bachelor of science SUP di levatrice, di un titolo di studio estero riconosciuto o di un titolo di studio equipollente conforme al diritto anteriore secondo la LPSan. Viene così tenuto conto dell’entrata in vigore della LPSan.

Nel capoverso 1 lettera b viene aggiunto, al numero 2, che anche questa attività pratica deve essere effettuata sotto la direzione di una levatrice. Non si tratta di una modifica materiale, poiché questo requisito è stata involontariamente omesso in occasione dell’ultima modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Viene invece abrogato il capoverso 1 lettera b numero 3, secondo cui un’attività pratica di due anni deve essere effettuata in un gabinetto medico specializzato sotto la direzione di una levatrice. Il Tribunale amministrativo federale ha deciso, nella sua sentenza C-7498/2008 del 31 agosto 2012, che un medico non può fatturare a carico dell’AOMS le prestazioni di fisioterapia dispensate dai fisioterapisti suoi dipendenti poiché non è legittimato ad applicare la relativa tariffa. Lo stesso potrebbe valere per le prestazioni dispensate dalle levatrici. Non trattandosi dunque di una prestazione presa a carico dall’AOMS, la disposizione viene modificata nel senso che l’attività pratica di due anni non può più essere effettuata in un gabinetto medico sotto la direzione di una levatrice.

Il capoverso 1 lettera c impone un’autorizzazione cantonale secondo la LPSan. Si tratta di un’autorizzazione all’esercizio della professione di levatrice sotto la propria responsabilità professionale. Le autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate conformemente al diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della LPSan conservano la loro validità secondo l’articolo 34 capoverso 1 LPSan. La prova di essere in possesso di un’autorizzazione secondo la LPSan sostituisce l’autorizzazione della polizia sanitaria secondo il diritto cantonale richiesta dalla normativa vigente. In tal modo, l’OAMal viene adeguata tenendo conto dei cambiamenti che l’entrata in vigore della LPSan comporta. Per dispensare cure a carico dell’AOMS occorre, oltre all’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità, l’adempimento delle altre condizioni d’autorizzazione secondo l’OAMal.

Articolo 46 OAMal In generale

Sinora le persone che dispensano cure previa prescrizione medica dovevano sempre ottenere anche l’autorizzazione della polizia sanitaria secondo il diritto cantonale. Con l’entrata in vigore della LPSan e della LPPsi, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione sono uniformate nel diritto federale, ma il rilascio rimane di competenza dei Cantoni. I logopedisti non sono contemplati dalla LPSan, quindi devono continuare a ottenere l’autorizzazione secondo il diritto cantonale. Lo stesso vale per i neuropsicologi, per i quali la LPPsi disciplina la formazione e il perfezionamento professionale, ma non prevede l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di neuropsicologo; quindi l’autorizzazione continua a essere rilasciata dalla polizia sanitaria secondo il diritto cantonale.

Questo requisito materiale per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è ora trasposto nella frase introduttiva dei rispettivi articoli che disciplinano le restanti condizioni d’autorizzazione per le persone che dispensano cure previa prescrizione medica. Il vigente capoverso 2 è dunque abrogato.