Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

2.3 Condizioni d’autorizzazione degli psicoterapeuti psicologi

Secondo la versione riveduta dell’OPre, gli psicoterapeuti psicologi autorizzati possono dispensare tutte le prestazioni psicoterapeutiche su prescrizione medica in nome e per conto proprio.

La condizione fondamentale per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS è un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo federale di perfezionamento o un titolo di perfezionamento equipollente in psicoterapia secondo l’articolo 9 (titolo di perfezionamento estero) o l’articolo 49 capoverso 2 (titolo di perfezionamento secondo il diritto anteriore) LPPsi nonché un’autorizzazione cantonale all’esercizio della psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo l’articolo 22 LPPsi (art. 50c cpv. 1 lett. a e b OAMal).

È inoltre richiesta un’ulteriore esperienza clinica di un anno in un istituto di psicoterapia-psichiatria al termine del perfezionamento (art. 50c cpv. 1 lett. c OAMal). Nell’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi; RS 935.811.1) sono disciplinati i cicli di perfezionamento nei settori specialistici della psicologia. Secondo la OEAc-LPPsi, nel perfezionamento come psicoterapeuta psicologo con titolo federale di perfezionamento è già richiesta una pratica clinica di almeno due anni al 100 per cento in un’istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un’istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria (allegato 1 dell’OEAc-LPPsi). Tuttavia, questa pratica clinica non comprende necessariamente lo spettro di disturbi e l’interprofessionalità necessari a curare le malattie nell’ambito della LAMal. Di conseguenza, viene richiesta un’ulteriore esperienza clinica di un anno in un istituto che prepari le persone all’articolata realtà interprofessionale e dei disturbi. Questo anno aggiuntivo deve essere dunque svolto soltanto in istituti di psicoterapia-psichiatria che offrano un ampio spettro di disturbi dei pazienti trattati e abbiano una certa dimensione minima relativamente al numero di pazienti. Per questo motivo è richiesto che l’istituto di psicoterapia-psichiatria disponga di un riconoscimento dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) di categoria A o B (art. 50c cpv. 2 OAMal)10. I centri di perfezionamento professionale sono ripartiti in diverse categorie in base al programma di perfezionamento accreditato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) «Specialista in psichiatria e psicoterapia» dell’ISFM del 1° luglio 2009 (ultima revisione: 15 dicembre 2016) secondo il setting (ambulatoriale o ospedaliero), l’offerta clinica di perfezionamento (psichiatria generale e psicoterapia o settori specializzati) e le dimensioni (A, B, C)11.

Inoltre, conformemente alla disposizione transitoria sono autorizzate anche le persone che, al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, dispongono già un’autorizzazione cantonale valida secondo l’articolo 49 capoverso 3 LPPsi. Queste persone non devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 50c capoverso 1 (cpv. 2).

2.3.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) chiede un coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dei singoli Stati, tuttavia non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati contraenti possono continuare a determinare autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale.

Nell’allegato III dell’ALC è inoltre disciplinato il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di agevolare ai cittadini degli Stati membri dell’UE e della Svizzera l’accesso a un’attività economica e al suo esercizio. Tuttavia, gli psicoterapeuti psicologi non vi sono menzionati e all’interno dell’Unione europea non esiste una formazione armonizzata in psicoterapia psicologica.

La nuova disposizione di cui all’articolo 50c capoverso 1 lettera c OAMal è conciliabile con l’ALC. Il requisito di un’ulteriore esperienza clinica può essere giustificato con l’interesse pubblico di salvaguardare la sicurezza dei pazienti e con la garanzia della qualità del sistema sanitario svizzero. La norma risulta anche conforme al principio di proporzionalità. Considerando la più recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale concernente la vigente deroga nell’articolo 55a capoverso 2 LAMal, secondo cui la libera circolazione delle persone può essere limitata per motivi di salute pubblica, si può

10 https://www.fmh.ch/files/pdf21/wbo_i.pdf

11 Cfr. n. 5.2 del programma di perfezionamento «Specialista in psichiatria e psicoterapia»