Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)

Articolo 2 capoverso 1 OPre Principio

Nel capoverso 1 è aggiunto che deve essere effettuata una fase diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva con strumenti validati per garantire la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite. Ciò riguarda sia la psicoterapia psicologica sia quella effettuata dal medico. Inoltre, viene così creata una base secondo cui per ogni paziente sono disponibili valori misurati al momento della diagnosi, durante la terapia e alla conclusione della stessa. Questi valori possono risultare utili anche per impostare su fatti concreti i rapporti da sottoporre agli assicuratori quando viene richiesto il prolungamento di una terapia.

Articolo 3 OPre Assunzione dei costi

Il numero massimo di sedute d’accertamento e di terapia è ridotto da 40 a 30. L’obiettivo di un controllo anticipato da parte di una seconda istanza consiste nella possibilità di individuare precocemente casi nei quali un proseguimento della terapia non induce a prevedere alcun beneficio supplementare e devono essere eventualmente considerate altre forme di terapia (diverso tipo di psicoterapia, ulteriori medicamenti, altra modalità di terapia, ulteriori considerazioni di fondo). È mantenuta la possibilità di proseguire la terapia previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore. Ciò riguarda indistintamente la psicoterapia psicologica e quella effettuata da un medico (cfr. commenti all’art. 11b OPre di seguito). È inoltre precisato che una seduta può durare al massimo 60 minuti per le terapie individuali e 90 minuti per le terapie di gruppo. La psicoterapia può essere condotta anche in unità più brevi che, se per esempio durano 30 minuti, corrispondono a mezza terapia individuale.

Articolo 3b capoverso 1 OPre Procedura per l’assunzione dei costi per una terapia che duri più di 30 sedute

Il numero massimo di sedute viene adeguato in analogia all’articolo 3 OPre.

Sezione 6 (nuova): Psicoterapia psicologica

Le disposizioni riguardanti la psicoterapia psicologica si riferiscono al capitolo 2 «previa prescrizione o mandato medico» e sono integrate nella nuova sezione 6.

Articolo 11b OPre (nuovo)

Il capoverso 1 sancisce che gli psicoterapeuti psicologi (ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. g OAMal e 50c OAMal) e le organizzazioni di psicoterapia psicologica (ai sensi dell’art. 52d OAMal) possono dispensare prestazioni di psicoterapia psicologica su prescrizione medica. È inoltre stabilito che le prestazioni sono dispensate secondo i metodi di cui all’articolo 2 capoverso 2 OPre.

Come condizioni per l’assunzione dei costi, nel capoverso 1 lettera a è menzionata la prescrizione da parte di medici specialisti della medicina di base ampliata e il massimo di sedute fissato a 15 per ciascuna prescrizione medica. Inoltre, le prestazioni per interventi in caso di crisi o terapie brevi per pazienti con gravi malattie somatiche in caso di nuova diagnosi o in una situazione di pericolo di morte possono essere prescritte da medici con qualsiasi titolo di perfezionamento (cpv. 1 lett. b) fino a un massimo di 10 sedute (cpv. 3).

Nel capoverso 2 è stabilito che sono possibili al massimo 15 sedute di psicoterapia psicologica per ciascuna prescrizione medica. L’obiettivo di un controllo anticipato rispetto alla psicoterapia effettuata