Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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Articolo 50 OAMal Frase introduttiva

I logopedisti devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale (cfr. art. 46 OAMal). Per il resto, l’articolo rimane invariato dal punto di vista materiale.

Articolo 50a OAMal Dietisti

I dietisti devono disporre di un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan (cfr. art. 46 OAMal).

Secondo la lettera a, devono attestare il conseguimento di un bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica, di un titolo di studio estero riconosciuto o di un titolo di studio equipollente conforme al diritto anteriore secondo la LPSan. Viene così tenuto conto dell’entrata in vigore della LPSan.

La lettera b rimane sostanzialmente invariata dal punto di vista materiale. Per agevolare la lettura del testo, la disposizione riguardante l’attività pratica di due anni viene meglio articolata sulla falsariga dell’articolo 45 capoverso 1 lettera b OAMal. È soltanto abrogata la possibilità di effettuare un’attività pratica di due anni in un gabinetto medico specialistico sotto la direzione di un dietista che adempia le condizioni d’autorizzazione dell’OAMal. Il Tribunale amministrativo federale ha deciso, nella sua sentenza C-7498/2008 del 31 agosto 2012, che un medico non può fatturare a carico dell’AOMS le prestazioni di fisioterapia dispensate dai fisioterapisti suoi dipendenti poiché non è legittimato ad applicare la relativa tariffa. Lo stesso potrebbe valere per le prestazioni dispensate dai dietisti. Non trattandosi dunque di una prestazione presa a carico dall’AOMS, la disposizione viene modificata nel senso che l’attività pratica di due anni non può più essere effettuata in un gabinetto medico.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Nella disposizione transitoria è disciplinato che le levatrici e le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (fatta eccezione per i logopedisti e i neuropsicologi), già autorizzate a esercitare a carico dell’AOMS al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, continuano a esserlo. Questa disposizione transitoria è necessaria poiché per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione viene ora presupposta, tra l’altro, un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo la LPSan. In linea di principio, l’attuazione della LPSan non implica tuttavia che il personale sanitario già attivo sotto la propria responsabilità professionale debba ottenere una qualificazione a posteriori per adempiere le nuove condizioni. La fiducia nei professionisti che hanno esercitato la loro attività sinora e l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS devono essere salvaguardate.

III. Entrata in vigore

L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista il (data).