Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine
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un accesso agevolato alla psicoterapia mediante prescrizione da parte di un medico di base (a più bassa soglia rispetto alla consultazione di un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, minori ostacoli culturali, minore stigmatizzazione, tempi di attesa ridotti);
b. migliore assistenza nelle situazioni di crisi e di emergenza grazie a un numero maggiore di fornitori di prestazioni a disposizione;
c. miglioramento della qualità delle prestazioni fornite nella psicoterapia psicologica in virtù delle disposizioni sancite dalla LPPsi in riferimento alla qualificazione (nel rapporto di delega i requisiti della LPPsi non hanno validità diretta) e alla nuova possibilità di stipulare direttamente convenzioni relative alla garanzia della qualità tra gli psicoterapeuti psicologi e gli assicuratori secondo l’articolo 77 OAMal o di convenire misure secondo il progetto di revisione della LAMal per rafforzare la qualità e l’economicità (15.083); Rafforzamento della qualità e dell’economicità.
Con il miglioramento della situazione dell’assistenza le malattie psichiche possono essere trattate più precocemente, impedendo così cronicizzazioni che comportano terapie a lungo termine e, in alcuni casi, può essere ridotto il rischio che l’assicurazione invalidità debba versare una rendita. Un trattamento psicoterapeutico può ridurre anche il fabbisogno di medicamenti.
Occorre tuttavia segnalare che, per migliorare l’assistenza alle persone affette da malattie psichiche, sono necessari anche diversi altri cambiamenti e provvedimenti per quanto riguarda le strutture di assistenza e il coordinamento tra i fornitori di prestazioni. Di essi devono farsi carico i vari attori, in particolare i fornitori di prestazioni, le associazioni professionali e i Cantoni.
2.2 Contenuto del nuovo disciplinamento
Il nuovo disciplinamento proposto per la psicoterapia psicologica comprende i due elementi seguenti:
passaggio al modello della prescrizione con l’inserimento nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) degli psicoterapeuti psicologi come fornitori di prestazioni che esercitano su prescrizione medica in nome e per conto proprio;
adeguamento delle condizioni di assunzione dei costi della psicoterapia effettuata dal medico e di quella psicologica nell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31) relativamente alle misure del coordinamento, della garanzia della qualità e della garanzia dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni fornite.
Come presupposti per la realizzazione del nuovo disciplinamento è stata posta particolare attenzione a evitare un aumento incontrollato dei costi e a promuovere la qualità e il coordinamento tra i fornitori di prestazioni, aspetti che costituiscono una sfida fondamentale nell’attuale assistenza sanitaria. Sono inserite in particolare le seguenti disposizioni a sostegno in materia:
condizioni d’autorizzazione secondo la legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) e ulteriore esperienza clinica di un anno in un istituto che offra un ampio spettro di disturbi dei pazienti trattati e abbia una certa dimensione minima relativamente al numero di pazienti (cfr. n. 2.3);
prescrizione di una fase diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva con strumenti validati (cfr.
n. 2.5);
limitazione della facoltà di prescrivere la psicoterapia psicologica (cfr. n. 2.6)
limitazione a un massimo di 15 sedute di psicoterapia psicologica per ciascuna prescrizione medica e, in caso di proseguimento dopo 30 sedute, obbligo per il medico prescrivente di richiedere una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore (cfr. n. 2.6);
obbligo di una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore in caso di proseguimento della psicoterapia dopo 30 sedute (cfr. n. 2.7).