Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 21 pagine

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dal medico consiste nell’individuazione precoce dei casi nei quali un proseguimento della terapia non induce a prevedere alcun beneficio supplementare e devono essere eventualmente considerate altre forme di terapia (diverso tipo di psicoterapia, ulteriori medicamenti, altra modalità di terapia, ulteriori considerazioni di fondo).

Secondo il capoverso 5, l’assicurazione assume al massimo i costi di 30 sedute d’accertamento e di terapia che devono comunque soddisfare i principi dell’appropriatezza e dell’economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal). Se sono necessarie meno sedute, gli psicoterapeuti psicologi devono limitare le prestazioni a quanto necessario (art. 56 cpv. 1 LAMal). Gli interventi del medico di fiducia sono ammessi già prima che si concludano le 30 sedute d’accertamento e di terapia. Inoltre, viene definita la durata di una seduta, distinguendo tra terapia individuale e di gruppo, nell’ottica di chiarire l’entità dell’intervento, senza escludere la possibilità di sedute più brevi e più frequenti. Le terapie possono essere proseguite previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore in base alla stessa procedura di cui all’articolo 3b OPre per la psicoterapia effettuata dal medico. La domanda all’assicuratore deve essere presentata dal medico prescrivente.

Disposizione transitoria

In vista del passaggio al modello della prescrizione, gli psicoterapeuti psicologi che attualmente dispensano cure secondo il modello della delega dovranno adottare, tra l’altro, misure giuridiche, amministrative e organizzative che potrebbero richiedere tempo. Lo stesso dicasi per i titolari di uno studio medico nel quale esercitano psicoterapeuti psicologi in forma delegata. Di conseguenza, l’assicurazione deve poter ancora assumere i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata al massimo per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica.

III Entrata in vigore

L’entrata in vigore delle modifiche è prevista il (data).