Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine
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soltanto in parte. Il funzionamento è subordinato a certe condizioni (ad es. il pagamento degli interessi unitamente a una trasmissione delle informazioni esaustiva e tempestiva). Questo non tangerebbe i fondi esteri (principio di extraterritorialità). I fondi esteri potrebbero rifiutarsi di osservare di propria iniziativa le regolamentazioni svizzere in materia di deduzione fiscale. Se lo scopo è raggiungere una garanzia completa – scopo che peraltro SwissHoldings appoggia esplicitamente – nei confronti dei soggetti giuridici esteri occorre scegliere un sistema noto a questi ultimi e di semplice attuazione sotto il profilo amministrativo. Un siffatto sistema è rappresentato dalla procedura di notifica in uso a livello internazionale.
La ZVDS rileva che il principio dell’agente pagatore può eventualmente avere effetti positivi sul mercato dei capitali svizzero. Tuttavia, la regolamentazione proposta determina una disparità di trattamento tra investitori svizzeri e quelli esteri, che sono esentati dal pagamento dell’imposta preventiva, e di conseguenza i primi ne risultano svantaggiati. Il notevole
svantaggio concorrenziale riguardante gli altri redditi da capitale (in particolare i dividendi) non viene eliminato, così come il principio del debitore, che permane nel caso dei dividendi. Non è accettabile che i contribuenti onesti debbano finanziare questi costi con nuovi tributi. A quanto sembra, il principio dell’agente pagatore impone anche ai Cantoni investimenti
ingenti, dal momento che, ad esempio, devono essere sviluppati nuovi sistemi informatici. A differenza degli agenti pagatori, che in parte possono farsi rifondere i costi iniziali sostenuti, i Cantoni devono farsi carico autonomamente dei costi di attuazione. In più, nell’attuale e ormai duraturo contesto dei tassi d’interesse bassi, le imposte sui redditi di interessi non devono praticamente più essere garantite. Alla luce di queste considerazioni e visto che le modifiche proposte non indurrebbero i gruppi internazionali, con le loro strutture consolidate, a svolgere in futuro le loro operazioni finanziarie dalla Svizzera, ZVDS chiede di
abbandonare il principio dell’agente pagatore. Se si vogliono eliminare gli svantaggi nei finanziamenti di gruppi, questi ultimi potrebbero essere esentati dall’imposta preventiva.
Il Forum PMI non reputa necessaria una garanzia supplementare mediante l’imposta
preventiva in considerazione delle misure di garanzia esistenti mediante le imposte alla fonte o lo scambio automatico di informazioni. Il previsto rafforzamento del mercato dei capitali di terzi avrà effetti positivi, cosicché l’estensione della funzione di garanzia non è necessaria per compensare le ripercussioni del progetto sulle finanze pubbliche.
FIDUCIARI SUISSE osserva che le condizioni quadro fiscali per gli investitori esteri che possiedono investimenti fruttiferi di interessi miglioreranno, ma che gli svantaggi
concorrenziali non saranno eliminati. Gli investitori esteri godono di un trattamento
privilegiato rispetto a quelli svizzeri. Inoltre il sistema fiscale diventerà ancora più complicato. Quanto agli investimenti collettivi di capitale, il problema della tassazione dei gestori dei fondi è tuttora irrisolto, in particolare per quanto concerne le commissioni legate al rendimento (performance fee) o le commissioni di gestione (carried interest). Finché la Svizzera non offrirà soluzioni concorrenziali per questi indennizzi, i gestori dei fondi continueranno a emettere fondi all’estero. Vanno inoltre menzionati gli svantaggi finanziari. Per diversi
investitori, un onere fiscale del 15 per cento non sarebbe più elevato di quello derivante dalle imposte dirette sui redditi di interessi. Molti Stati ricorrono a un modello del conteggio
d’imposta, in relazione all’onere residuo non suscettibile di rimborso, pari al 15 per cento. In considerazione di quanto precede, FIDUCIARI SUISSE respinge il principio dell’agente pagatore e propone di:
- ridurre l’imposta preventiva sui redditi di interessi dal 35 al 15 per cento;
- mantenere il principio del debitore;
- mantenere invariate le misure di garanzia.
La SVIG è a favore dell’alternativa volta a ridurre l’aliquota dell’imposta preventiva sui
dividendi dal 35 al 15 per cento. In tal modo, l’aliquota non suscettibile di rimborso
dell’imposta preventiva rientrerebbe nel campo di applicazione della maggior parte delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) per i detentori esteri di quote di capitale proprio non qualificate, tenendo presente che non si dovrebbe applicare la procedura di rimborso, giudicata onerosa, macchinosa, poco interessante e vincolante in termini di
liquidità.