Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine
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preventivo. Pertanto, il preventivo e la pianificazione finanziaria della Confederazione non ne risentono per nulla. L’espressione «minori entrate» appare quindi fuorviante, perché
l’operazione descritta si differenzia nettamente dalle minori entrate con incidenza sul
preventivo comunemente note. Inoltre, la Confederazione ha costituito questi
accantonamenti in maniera del tutto indipendente dalla presente riforma e l’operazione dei rimborsi tardivi è stata dunque già accettata ed esposta nel consuntivo della Confederazione. Quindi, il verificarsi di rimborsi tardivi non può essere illustrato quale conseguenza di questo progetto.
L’USS osserva che la riforma ha ripercussioni finanziarie che si verificano sia una tantum, sia in modo ricorrente. L’effetto una tantum ammonta a 750 milioni di franchi. Il progetto
comporta inoltre perdite ricorrenti di gettito fiscale quantificate a 180 milioni di franchi.
Pressoché l’intero importo è sostenuto dalla Confederazione. È alquanto improbabile che la Confederazione possa permettersi, nella situazione attuale, simili progetti incentivanti per le banche e il mercato dei capitali.
5.8 Elementi esaminati, ma respinti
5.8.1 Richieste della CET-N
5.8.1.1 Procedura di notifica volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono partecipazioni a partire dal 10 per cento Reiezione
25 partecipanti alla procedura di consultazione respingono la misura: PSS, 22 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TG, TI, UR, VS,
ZG, ZH), CDCF e veb.ch.
Accettazione
13 partecipanti alla procedura di consultazione accettano la misura.
Secondo PBD, PPD, PLR, up!schweiz, usam, OREF, SwissHoldings, FIDUCIARI SUISSE, ABES, VPAG e ZVDS, la misura proposta porterebbe vantaggi in termini di liquidità ai grandi detentori di partecipazioni e quindi sottrarrebbe meno denaro al ciclo economico. Le
obiezioni sollevate nel rapporto esplicativo non sono invece appropriate. Infatti le imprese conoscono già il domicilio dei loro investitori, visto che per legge devono tenere un registro delle azioni. Il PLR chiede inoltre di esaminare se una procedura di notifica volontaria possa essere introdotta anche a partire da un certo importo (ad es. per restituzioni superiori a fr. 200 000).
L’UDC chiede che le partecipazioni determinanti di persone fisiche siano assoggettate a una procedura di notifica volontaria. Le partecipazioni sono comunque note; una siffatta
procedura di notifica non comporterebbe alcuna deroga al segreto bancario svizzero.
5.8.1.2 Esenzione dei redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo
PBD, PPD, PLR, UDC, OREF, usam, FIDUCIARI SUISSE e ZVDS chiedono l’esenzione dei redditi di partecipazioni a partire da partecipazioni del 10 per cento (al posto dell’attuale procedura di notifica per i gruppi globali, soggetta ad autorizzazione, applicata a
partecipazoni superiori al 20 %).
L’UDC chiede che le partecipazioni azionarie all’interno dei gruppi siano assoggettate a una procedura di notifica volontaria, al fine di ottimizzare la deduzione per partecipazioni e ridurre l’ulteriore onere economico. Ciò consentirebbe un ampio finanziamento dei gruppi dalla Svizzera senza recare svantaggi alle imprese interessate nella deduzione per partecipazioni. Un adeguamento in tal senso rafforzerebbe ulteriormente la piazza finanziaria svizzera.