Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine
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Reiezione
37 partecipanti alla procedura di consultazione sono contrari a estendere l’applicazione dell’imposta preventiva ai redditi di interessi esteri. Le principali critiche riguardano la complessità tecnica del progetto e il conseguente onere amministrativo, giudicato
sproporzionato, nonché l’attuazione difficile se non impossibile del progetto, soprattutto in relazione ai fondi esteri e ai prodotti strutturati esteri. Inoltre si asserisce che la funzione di garanzia esiste già (mediante imposte alla fonte o lo scambio automatico di informazioni) e che una garanzia supplementare mediante l’imposta preventiva non è necessaria. Le alternative menzionate sono la limitazione ai titoli svizzeri e il mantenimento dello statu quo per i redditi di interessi esteri, l’utilizzo di una procedura di notifica per gli interessi esteri come si fa già in altri ambiti (prestazioni assicurative e previdenziali, dividendi interni ai gruppi) o l’abolizione dell’imposta preventiva per i redditi di interessi (realizzati in
Svizzera e all’estero).
PBD, PPD, UDC, il Cantone VD, CVCI, economiesuisse, ASA, SUPSI, VPAG e ZHK
manifestano riserve sulla complessità del progetto e sul conseguente onere amministrativo per gli agenti pagatori ed esigono semplificazioni.
I Cantoni BE, GE e SZ criticano soprattutto il rapporto negativo tra costi e benefici. Il
Cantone GE preferirebbe l’abolizione dell’imposta preventiva su redditi di interessi (realizzati in Svizzera e all’estero) piuttosto che l’estensione della funzione di garanzia.
economiesuisse, CBD, Raiffeisen, ASB, SwissRe, ASA, ABES, ABG e ABPS si oppongono alla riforma e hanno elaborato, riguardo agli interessi da fonti svizzere, una proposta di soluzione che si fonda sul principio dell’esercizio del diritto di opzione secondo l’articolo 20b AP-legge sull’imposta preventiva (LIP). Nell’esercizio del diritto di opzione gli emittenti devono essere obbligati a rendere disponibili i mezzi necessari al conteggio dell’imposta preventiva da parte degli agenti pagatori, ossia i flussi di cassa derivanti dal pagamento di interessi e le opportune informazioni fornite in tempo utile. Inoltre, il conteggio dell’imposta deve potere essere delegato a terzi in Svizzera su base volontaria. La stessa richiesta giunge anche dall’usam.
CCIG, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, CBD, OREF, Raiffeisen, ASB, usam, SIX, SwissRe, ASA, ABES, ABG, UBCS e ABPS rilevano che l’imposta preventiva sugli interessi esteri sarebbe in gran parte applicabile soltanto con un onere sproporzionato oppure non sarebbe applicabile affatto. I partecipanti summenzionati respingono la misura per i motivi elencati di seguito.
• I redditi supplementari attesi sono sproporzionati rispetto all’onere legato alla riscossione.
• Per i clienti bisognerebbe elaborare in molti casi soluzioni di ripiego onerose e
approssimative, ad esempio una deduzione fiscale senza flusso di liquidità sottostante oppure delle ipotesi per qualificare un investimento o per quantificare l’ammontare degli interessi. Questo modus operandi creerebbe confusione ai clienti e causerebbe maggiori costi e commissioni. Ciò spingerebbe clienti a trasferire i patrimoni all’estero, dove non vengono effettuate queste deduzioni penalizzanti, ma si ricorre allo scambio automatico di informazioni.
• La funzione di garanzia risulterebbe tutt’al più migliorata soltanto in parte. Secondo le
proposte del Consiglio federale, la quota di azioni e dividendi esteri, molto più
significativa, continuerà a non essere garantita.
L’UBCS chiede, in alternativa, la limitazione agli investimenti diretti in titoli fruttiferi di
interessi.
CP e OREF ritengono che l’abolizione dell’imposta preventiva sui redditi di interessi sia la soluzione migliore. Secondo l’OREF, se si intende applicare il principio dell’agente pagatore, bisognerebbe escludere gli investimenti indiretti in titoli fruttiferi di interessi.
SwissHoldings accoglie con favore il rispetto della sfera privata in ambito fiscale, tuttavia rammenta che, per molti titoli fruttiferi di interessi esteri, il modello di deduzione funziona