Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine
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pagatori svizzeri (in particolare le banche) e i gestori di patrimoni a non accettare gli ICC esteri nei propri depositi o a raccomandare depositi esteri. In alternativa alla parità di
trattamento tra investimenti diretti e indiretti in ambito di imposta preventiva proposta dal Consiglio federale, la procedura di notifica esposta nel rapporto esplicativo appare la
soluzione più appropriata.
Il Cantone GE, CP, OREF, FIDUCIARI SUISSE e ZVDS bocciano sia la parità di trattamento, sia il passaggio al principio dell’agente pagatore per redditi di interessi esteri.
EXPERTsuisse osserva che la complessità tecnica sotto il profilo fiscale e i costi legati all’introduzione per questi redditi di interessi esteri sono sproporzionati rispetto alle maggiori entrate che devono essere garantite. Perciò si potrebbe esaminare la possibilità di escludere questi redditi dalla riforma. Poiché la procedura di deduzione nel caso di complessi titoli fruttiferi di interessi tecnicamente non funziona o funziona soltanto in parte, l’esenzione dall’imposta preventiva di tali emissioni estere o l’introduzione di una procedura di notifica per tali redditi sono reputate alternative praticabili.
OREF e ABPS ritengono che, considerati gli ostacoli pratici, la soluzione più semplice
sarebbe escludere gli investimenti indiretti dal campo di applicazione dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore.
Secondo SwissHoldings, il modello proposto dal Consiglio federale negli ambiti presi in esame non funzionerà. I fondi tesaurizzati esteri non metteranno a disposizione le
informazioni necessarie o non in tempo utile. Nel contempo SwissHoldings appoggia, al pari del Consiglio federale, il raggiungimento di una garanzia completa. È pertanto a favore della procedura di notifica limitatamente ai prodotti finanziari esteri per i quali la procedura di deduzione nel caso di complessi titoli fruttiferi di interessi tecnicamente non funziona o funziona soltanto in parte.
SFAMA chiede di fare una distinzione tra strumenti d’investimento senza flusso dei
pagamenti periodico (rinuncia all’imposta prelevata presso l’agente pagatore) e strumenti d’investimento con flusso dei pagamenti (applicabilità del principio dell’agente pagatore). Per migliorare la situazione degli investimenti indiretti svizzeri, il modo più efficace sarebbe il passaggio a un sistema di notifica. Pertanto SFAMA predilige, in linea di massima, un
sistema di questo tipo rispetto al principio dell’agente pagatore.
economiesuisse, CBD, ASB, ASA, SwissRe e ABES rammentano che la parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti può essere accettata soltanto se vengono riprese le proposte dell’ASB riguardanti l’applicazione di un’imposta prelevata presso l’agente pagatore sugli interessi corrisposti dagli emittenti svizzeri.
Per la SUPSI è opportuno, nella misura del possibile, parificare il trattamento tra investimenti diretti e indiretti. Ciononostante sarebbe auspicabile poter introdurre una procedura di
notifica per l’espletamento dell’obbligo fiscale.
ASPS non condivide di estendere la base di calcolo dell’imposta preventiva ai prodotti
strutturati analoghi ai fondi d’investimento, perché ciò comporta un onere sproporzionato in fase di attuazione e in ultima analisi sarebbe dannoso per il mercato.
5.4 Ulteriori osservazioni sull’imposta preventiva
5.4.1 Imposte alla fonte estere
20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) e la CDCF rilevano che il testo di legge deve essere adeguato in conformità alle spiegazioni. Il testo di legge deve infatti indicare con chiarezza che il computo di imposte alla fonte estere si riferisce soltanto ai redditi di interessi provenienti dagli Stati con cui la
Svizzera ha concluso una CDI e che riguarda soltanto quella parte di imposte alla fonte rimanente in tale Stato (imposta residua), oppure di cui può essere chiesto il rimborso in Svizzera tramite il computo d’imposta