Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine

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5.4.6 Promozione di prodotti finanziari sostenibili (finanza verde)

Il pvl sollecita una maggiore imposizione degli investimenti in settori non sostenibili (ad es. le energie fossili) in base al principio «tax bads, not goods». SwissRe e ASA chiedono che la Svizzera non si lasci sfuggire l’opportunità di diventare un centro di eccellenza sul piano internazionale nel settore dei prodotti finanziari sostenibili e di apportare così un contributo essenziale per affrontare le sfide del cambiamento climatico. L’industria assicurativa,

fortemente interessata dal cambiamento climatico, appoggia di buon grado la finanza verde e lamenta la mancanza di aspetti pertinenti nel progetto. I prodotti finanziari sostenibili devono ottenere condizioni quadro fiscali appropriate, per far sì che domanda possa essere soddisfatta a partire dalla Svizzera a condizioni quadro concorrenziali a livello internazionale.

5.4.7 Diritto di opzione

Il PSS9 ritiene non opportuno né sensato il diritto di opzione secondo cui il debitore

domiciliato in Svizzera può decidere autonomamente se applicare il principio del debitore o dell’agente pagatore, in quanto mina la coerenza del nuovo sistema impositivo. Le PMI e gli ICC svizzeri possono infatti così evitare gli obblighi supplementari legati alla nuova imposta.

Secondo il Forum PMI, grazie al diritto di opzione le PMI e gli ICC svizzeri possono liberarsi dagli obblighi legati al principio dell’agente pagatore. Questo diritto di opzione va

assolutamente mantenuto.

5.4.8 Verifica del rimborso a posteriori (art. 57 segg. LIP)

Il Cantone ZG chiede di rivedere le disposizioni della LIP sulla verifica a posteriori, da parte dell’AFC, del rimborso dell’imposta preventiva (art. 57 segg. LIP10), in modo che i Cantoni non debbano sostenere in futuro i rischi finanziari correlati alle decisioni di riduzione. In futuro deve poter essere chiesta direttamente la restituzione al beneficiario del rimborso, non più una riduzione nei confronti del Cantone, tranne che l’autorità fiscale cantonale violi per negligenza grave i propri obblighi di verifica manifestamente richiesti.

Il Cantone GR rileva che la maggiore complessità delle operazioni rende più elevato il

rischio, per i Cantoni, di pagare rimborsi errati. Ne consegue che gli eventuali costi derivanti sono a carico di questi ultimi. In tali casi, la responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione va messa in discussione.

5.5 Tassa di negoziazione

54 partecipanti alla procedura di consultazione approvano l’abolizione della tassa di

negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Tuttavia, alcuni partecipanti alla procedura di consultazione presentano modifiche, ad esempio tassare in misura maggiore gli

investimenti non sostenibili, abolire tutte le tasse di bollo o esentare gli averi del primo e del secondo pilastro, così come del pilastro 3a.

Accettazione

PBD, PPD, PLR, up!schweiz, UDC, 20 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), CCIG, CP, economiesuisse, CDCF, FER,

Forum PMI, PUBLICA, SwissRe, SUPSI, FIDUCIARI SUISSE, ABES, veb.ch, VPAG, UBCS, ZHK e ZVDS condividono l’abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere, perché questa tassa rappresenta un ostacolo per il mercato dei capitali.

Per l’ASB, oggi i prestiti contratti in Svizzera sono gravati non soltanto dall’imposta

preventiva, ma anche dalle tasse di bollo. Mentre l’imposta preventiva impedisce in primo luogo l’emissione di prestiti dalla Svizzera, la tassa di negoziazione ostacola il commercio di questi titoli sul mercato secondario. Altrimenti detto: l’imposta preventiva frena l’emissione di titoli, la tassa di negoziazione ne frena il commercio. Da un lato, questo è palese se si

osserva l’esiguo volume di emissioni in Svizzera, dall’altro, anche il volume commerciale dei

9 Il PSS chiede di abbandonare il progetto, si esprime però su determinati punti.

10 RS 642.21