Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

5.6 Strumenti TBTF

Accettazione in merito alla proroga

La netta maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione che si è espressa su questo aspetto accetta di prorogare le attuali eccezioni per gli strumenti TBTF, anche se con differenti opinioni riguardo alla durata della proroga.

Il PLR e l’UDC propongono una proroga per un periodo limitato, mentre il PSS vuole

decidere in merito alla proroga in sede di trattazione del disegno di legge.

pvl, up!schweiz, OREF, ASB, SFAMA, SUPSI, ABES, UBCS, ABPS e ZHK chiedono che la proroga duri il tempo necessario.

veb.ch si dichiara d’accordo con la proroga senza precisarne la durata.

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,

UR, ZG, ZH) e CDCF reputano appropriata una proroga di 10 anni delle attuali eccezioni per gli strumenti TBTF.

Il Cantone VD chiede una proroga che duri tanto quanto il principio del debitore.

Il Forum PMI propone una proroga fino al 31 dicembre 2027.

SwissHoldings ed EXPERTsuisse chiedono che, per motivi politici, la proroga duri tre anni al massimo. In linea di principio, vanno respinte eccezioni per singoli settori. Se la presente riforma elaborata dal Consiglio federale – eventualmente con qualche piccola modifica tecnica – sarà approvata dalle Camere federali, queste regolamentazioni derogatorie non occorrono più. Non vi è quindi alcun bisogno di prevedere una proroga più lunga.

L’ASA è dell’avviso che le stesse condizioni quadro dovrebbero essere applicate a tutti i partecipanti al mercato finanziario. Su queste basi l’ASA accetta una proroga della

disposizione derogatoria solo fino all’entrata in vigore della presente riforma, a condizione che sia imminente, ossia per un anno al massimo. Se fino a quel momento non si sarà trovata una soluzione alternativa, l’ASA propone la cessazione della disposizione derogatoria quando questa sarà giunta a scadenza. Il duraturo trattamento sfavorevole del ramo

assicurativo rispetto a quello bancario non è giustificato dal punto di vista oggettivo, è

oggetto di critiche costanti da parte dell’ASA e si traduce in un trattamento privilegiato di taluni istituti finanziari. L’obiettivo della presente riforma dovrebbe essere quello di superare, in un’ottica intersettoriale, la problematica degli strumenti TBTF tramite la riforma

dell’imposta preventiva e gli adeguamenti nell’ambito della deduzione per partecipazioni,

così da ripristinare la parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato finanziario e dei relativi prodotti. Se la soluzione intersettoriale non dovesse essere praticabile, le disposizioni derogatorie sugli strumenti TBTF dovrebbero essere per lo meno estese al settore

assicurativo, che deve altresì osservare prescrizioni prudenziali concernenti il capitale ed è sottoposto a un severo regime di solvibilità.

Reiezione

Travail Suisse e VPAG non accettano disposizioni derogatorie per singoli settori. Secondo la VPAG, in caso di rapida attuazione della riforma dell’imposta preventiva non sono

necessarie ulteriori proroghe dell’eccezione. Secondo Travail Suisse, le disposizioni

derogatorie non sono indispensabili per garantire la stabilità finanziaria degli strumenti TBTF.

5.7 Indennizzi e ripercussioni finanziarie

Sette partecipanti alla procedura di consultazione si pronunciano in merito agli oneri di implementazione a carico degli agenti pagatori. Il PSS respinge l’indennizzo; PBD, PPD e FIDUCIARI SUISSE temono il trasferimento dei costi ai clienti delle banche, un aspetto che non condividono. CBD, Raiffeisen e UBCS chiedono inoltre un indennizzo duraturo per l’esercizio della funzione di agente pagatore.