Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 25 pagine
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1 Situazione iniziale
L’imposta preventiva e la tassa di negoziazione rappresentano un ostacolo per il mercato svizzero dei capitali di terzi. Nel contempo, l’attuale sistema dell’imposta preventiva presenta lacune sul piano della garanzia.
Mercato dei capitali di terzi: gli interessi corrisposti sulle obbligazioni delle società
svizzere sono soggetti a un’imposta preventiva del 35 per cento. Di conseguenza, per la maggior parte degli investitori le obbligazioni svizzere sono poco attraenti anche se prevedono il diritto a un rimborso parziale o integrale dell’imposta. In risposta a ciò, i gruppi svizzeri eludono regolarmente l’imposta preventiva emettendo le proprie
obbligazioni attraverso società estere.
La tassa di negoziazione grava sulla compravendita delle obbligazioni. Soprattutto nel caso di obbligazioni con una breve durata residua, essa rappresenta un ostacolo che rende poco attraente la negoziazione per i negoziatori di titoli domiciliati in Svizzera.
Funzione di garanzia: l’attuale imposta preventiva presenta lacune a livello di garanzia. I
redditi di obbligazioni estere non sono garantiti, sebbene sia essi che il possesso delle obbligazioni debbano anche essere dichiarati come reddito o come sostanza. Ciò si ripercuote negativamente sul gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni.
2 Punti essenziali del progetto
Le problematiche sopra descritte possono essere eliminate passando al cosiddetto principio dell’agente pagatore per i redditi di interessi e abolendo la tassa di negoziazione sulle
obbligazioni svizzere. Secondo il principio dell’agente pagatore, l’imposta preventiva è versata non più dal debitore (ad es. una società che emette un’obbligazione e corrisponde i relativi interessi), ma dall’agente pagatore dell’investitore (ad es. la banca presso cui
l’investitore ha depositato l’obbligazione). Questo rende possibile l’esenzione dal pagamento dell’imposta preventiva per determinate categorie di investitori. Le nuove disposizioni
sull’imposta preventiva sono applicabili se gli agenti pagatori hanno sede in Svizzera.
Mercato dei capitali di terzi: l’agente pagatore conosce l’investitore, quindi è in grado di
applicare l’imposta preventiva esclusivamente alle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Per contro, le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati
all’estero sono esentati dal pagamento dell’imposta.
Grazie a questa imposizione differenziata, i gruppi possono emettere le loro obbligazioni dalla Svizzera senza ostacoli dovuti all’imposta preventiva. Lo stesso vale per le attività di finanziamento interne ai gruppi.
Come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell’imposta preventiva, la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere sarà abolita. Ciò consentirà di rafforzare l’effetto positivo sul mercato dei capitali di terzi.
Con l’entrata in vigore di questa novità, l’attuale disposizione derogatoria riguardante l’imposta preventiva per gli strumenti di istituti considerati «too big to fail» (di seguito «strumenti TBTF», ad es. CoCos) diventerà obsoleta.
Funzione di garanzia: gli agenti pagatori sono tecnicamente in grado di riscuotere
l’imposta preventiva anche sui redditi di titoli esteri. In futuro, la funzione di garanzia verrà quindi applicata anche ai redditi di interessi esteri in caso di deposito presso una banca svizzera da parte di una persona fisica domiciliata in Svizzera. In questo modo si potrà colmare una lacuna significativa in materia di garanzia e si assicurerà un contributo efficace alla lotta contro la sottrazione dell’imposta in Svizzera. Tutto ciò andrà a beneficio di Confederazione, Cantoni e Comuni. Qualora l’agente pagatore si trovi all’estero, si applicherà, come di consueto, lo scambio automatico di informazioni.
La riforma riguarda anche i redditi di interessi generati indirettamente, e quindi la funzione di garanzia potrà essere rafforzata anche in questo ambito. In futuro, gli investimenti diretti e indiretti in titoli fruttiferi di interessi godranno del medesimo trattamento. In questo modo si