Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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Articolo 39 Pericoli naturali
Cpv. 2
La disposizione prevede ora che nel piano di sicurezza e di protezione della salute di cui all’articolo 4 si tenga conto delle prescrizioni rilevanti delle autorità federali e cantonali in relazione ai pericoli naturali nella zona interessata.
Sezione 7: Trasporto Articolo 40
Cpv. 1 e 2
Nell’installare gli impianti adibiti al trasporto (montacarichi) all’interno dei cantieri è necessario adottare misure specifiche. In particolare, deve essere garantito un sistema di comunicazione affidabile tra gli operatori che manovrano gli impianti e tutti i posti serviti, su cui gli operatori devono poter esercitare un controllo visivo diretto o con altri mezzi.
Cpv. 4
Per procedimenti di costruzione speciali o in singoli casi fondati sono ammesse deroghe alla norma prescritta nel capoverso 3. Si pensi, per esempio, a interventi di breve durata (p. es. ispezioni), ad altezze di caduta ridotte o a quei casi in cui installare un impianto per il trasporto di persone diventa più pericoloso di sollevare le persone con una gru.
Capitolo 3: Lavori sui tetti
Il capitolo si articola in tre sezioni. La prima contiene disposizioni sulla protezione contro le cadute dal bordo del tetto (art. 40-43), la seconda disposizioni sulla protezione contro le cadute attraverso il tetto (art. 44-45) e la terza disposizioni sui lavori di esigua entità (art. 46).
Sezione 1: Protezione contro le cadute dal bordo del tetto Articolo 41 Misure da prendere ai bordi dei tetti
Cpv. 1
Ai bordi dei tetti devono ora essere prese misure per evitare le cadute già a partire da un’altezza di 2 m. Una caduta da 2 m o più può infatti causare lesioni gravi o mortali. Anche secondo le disposizioni generali di quest’ordinanza vanno adottate misure anticaduta a partire da 2 m di altezza.
Cpv. 2 lett. c
Il capoverso 2 lettera c è nuovo. Sui tetti con un’inclinazione compresa tra 45° e 60° vanno adottate misure di protezione anticaduta supplementari. La parete di protezione da copritetto fissata alla grondaia come unica protezione non è sufficiente.