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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
del…
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro (LL),
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e altro diritto applicabile
1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione.
2 Oltre alla presente ordinanza, sono segnatamente applicabili l’ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni (OPI), l’ordinanza del 27 settembre 19994 sulle gru e l’ordinanza 3 del 18 agosto 19935 concernente la legge sul lavoro (OLL 3).
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. lavori di costruzione: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo e lo smantellamento o la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali, segnatamente i lavori sui tetti, sui ponteggi e con i ponteggi, i lavori negli scavi, nei pozzi e negli scavi di fondazione, i lavori di estrazione di pietra, ghiaia e sabbia, i lavori agli impianti termici e ai camini di fabbrica, i lavori in sospensione a corde portanti, i lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della pietra;
b. altezza di caduta: