Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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Articolo 27 Rete di sicurezza e ponteggio di ritenuta per la posa di elementi per il tetto e per solette
Oltre al montaggio di elementi per il tetto, è ora disciplinato anche il montaggio di elementi per solette al fine di proteggere i lavoratori contro il rischio di caduta.
Cpv. 2
In linea con l’articolo 59 capoverso 1, è previsto ora un controllo visivo quotidiano per le reti di sicurezza e i ponteggi di ritenuta. Il controllo visivo deve avvenire prima del loro utilizzo, al fine di individuare eventuali difetti.
Articolo 29 Altre protezioni contro le cadute
È ora necessario definire misure di protezione alternative e consultare a tal fine uno specialista della sicurezza sul lavoro, essendo tali misure diverse dalle misure di protezione vitali generalmente adottate.
Sezione 6: Ambiente di lavoro
Articolo 32 Sostanze particolarmente pericolose per la salute
Il nuovo articolo 32 concerne le sostanze particolarmente pericolose per la salute.
Cpv. 1
Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute come l’amianto o i policlorobifenili, il datore di lavoro deve adottare le misure di cui all’articolo 3 capoverso 2.
Cpv. 2
Qualora si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose per la salute, occorre avvisare ora anche il rappresentante del committente. Inoltre, il datore di lavoro è ora tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive.
Articolo 33 Qualità dell’aria
Cpv. 1
I lavori di costruzione comportano uno sforzo fisico. È quindi particolarmente importante che la qualità dell’aria sia buona. Secondo le esperienze fatte nel campo della medicina del lavoro, se il volume di ossigeno dell’aria è inferiore al 20 per cento vi è un’alta probabilità che vengano inalate sostanze nocive in quantità tali da costituire un pericolo per la salute. Si rende quindi necessario definire un valore limite del volume di ossigeno al di sotto del quale non è consentito scendere. Allo stesso tempo, occorre ricordare che non devono essere superati, nel caso di polveri e agenti chimici, i valori limite ai sensi delle direttive sulle concentrazioni massime ammissibili nei posti di lavoro (art. 50 cpv. 3 OPI, valori MAC).