Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 2 e 3
Qualora fosse comunque necessario usare scale portatili, è importante che i lavori siano di breve durata e che, a partire da un’altezza di caduta fissata ora a 2 m, si adottino le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro le cadute.
Sezione 4: Protezione contro le cadute Articolo 22 Utilizzazione della protezione laterale
Cpv. 1
Il capoverso 1 è strutturato in maniera più chiara e suddiviso ora in lettere (a–c). È anche esplicitamente definito (lett. b) quando è necessario utilizzare una protezione laterale in presenza di scarpate.
Cpv. 3
Dal momento che non veniva interpretato in modo univoco, il termine «cantieri delle linee di distribuzione» è ora sostituito da «scavi per la costruzione di condutture di servizio».
Articolo 23 Protezione laterale
Cpv. 2
L’altezza del parapetto di almeno 1 m corrisponde all’attuale stato della tecnica. È pertanto necessario che ci si attenga a questo valore di riferimento in ogni circostanza.
Cpv. 4
La nuova formulazione sancisce chiaramente che la distanza tra gli elementi della protezione laterale non deve mai superare 47 cm.
Cpv. 5
Fissando la larghezza delle maglie a un massimo di 25 cm è ora introdotta un’esigenza minima concernente le griglie da utilizzare.
Articolo 26 Ponteggi di facciata nei lavori edili
Cpv. 2
È ora stabilito che il parapetto superiore del ponteggio di facciata deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata. Se la protezione laterale si trova però a meno di 60 cm dal bordo che presenta un rischio di caduta, il parapetto superiore deve superare di almeno 100 cm il bordo della zona più elevata.