Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

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Cpv. 2 e 3

Qualora fosse comunque necessario usare scale portatili, è importante che i lavori siano di breve durata e che, a partire da un’altezza di caduta fissata ora a 2 m, si adottino le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro le cadute.

Sezione 4: Protezione contro le cadute Articolo 22 Utilizzazione della protezione laterale

Cpv. 1

Il capoverso 1 è strutturato in maniera più chiara e suddiviso ora in lettere (a–c). È anche esplicitamente definito (lett. b) quando è necessario utilizzare una protezione laterale in presenza di scarpate.

Cpv. 3

Dal momento che non veniva interpretato in modo univoco, il termine «cantieri delle linee di distribuzione» è ora sostituito da «scavi per la costruzione di condutture di servizio».

Articolo 23 Protezione laterale

Cpv. 2

L’altezza del parapetto di almeno 1 m corrisponde all’attuale stato della tecnica. È pertanto necessario che ci si attenga a questo valore di riferimento in ogni circostanza.

Cpv. 4

La nuova formulazione sancisce chiaramente che la distanza tra gli elementi della protezione laterale non deve mai superare 47 cm.

Cpv. 5

Fissando la larghezza delle maglie a un massimo di 25 cm è ora introdotta un’esigenza minima concernente le griglie da utilizzare.

Articolo 26 Ponteggi di facciata nei lavori edili

Cpv. 2

È ora stabilito che il parapetto superiore del ponteggio di facciata deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata. Se la protezione laterale si trova però a meno di 60 cm dal bordo che presenta un rischio di caduta, il parapetto superiore deve superare di almeno 100 cm il bordo della zona più elevata.