Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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Articolo 62 Carico utile di un ponteggio da lavoro o di una piattaforma per il materiale
Cpv. 1
Il carico utile di un ponteggio da lavoro deve ora essere indicato in modo ben visibile su un cartello ad ogni accesso.
Cpv. 2
Anche il carico utile di una piattaforma per il materiale deve ora essere indicato in modo ben visibile su un cartello nel punto d’accesso.
Articolo 63 Impedimento dell’accesso al ponteggio da lavoro
L’accesso a ponteggi da lavoro o a settori di essi ai quali non è consentito accedere deve ora essere impedito con una misura tecnica.
Articolo 64 Modifiche al ponteggio da lavoro
In futuro le modifiche al ponteggio da lavoro potranno essere eseguite solo dal costruttore del ponteggio.
Articolo 65 Disposizioni particolari per i ponteggi mobili su ruote
Di norma, i ponteggi mobili su ruote sono installati dal datore di lavoro.
Durante l’installazione non deve essere superata l’altezza massima d’impiego prevista nelle istruzioni (cpv. 2).
Sezione 3: Reti di sicurezza e ponteggi di ritenuta Art. 67 Ponteggi di ritenuta
Cpv. 1 e 5
L’altezza di caduta è ridotta a 2 m.
Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi di fondazione Articolo 69 Luce minima negli scavi e nei pozzi
Per «luce» si intende lo spazio di cui il lavoratore dispone per lavorare.
Cpv. 3
Per la posa di condutture la luce negli scavi è ora definita in funzione del diametro interno del tubo.