Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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Capitolo 10: Lavori in sospensione a corde portanti Articolo 118
Cpv. 2
Lo scopo del nuovo capoverso 2 è di garantire che i lavoratori che effettuano lavori in sospensione a corde portanti dispongano delle conoscenze tecniche necessarie. Pertanto, il capoverso stabilisce l’obbligo di aggiornamento delle conoscenze a intervalli regolari di al massimo tre anni.
Capitolo 11: Lavori in canalizzazioni Articolo 119
Il disciplinamento di questi lavori è necessario, per i progettisti e gli imprenditori, in particolare per i lavori di risanamento di vecchie canalizzazioni.
Cpv. 5 lett. c
La misura «cinture di salvataggio munite di fune di salvataggio» non corrisponde più allo stato della tecnica ed è stralciata. La comunicazione verso l’esterno deve essere comunque garantita in ogni momento.
Capitolo 12: Protezione giuridica Articolo 120
L’articolo precisa il rimedio giuridico contro le decisioni dell’INSAI secondo l’articolo 83.
Capitolo 13: Disposizioni finali Articolo 122 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Cpv. 1
Visto che ben oltre la metà degli articoli della vigente ordinanza sui lavori di costruzione è modificata o completata, si deve procedere a una revisione totale secondo quanto previsto dalle Direttive di tecnica legislativa della Cancelleria federale svizzera (n. marg. 276). Di conseguenza, l’ordinanza del 29 giugno 2005 sui lavori di costruzione (OLCostr) deve essere abrogata e la presente ordinanza posta in vigore quale nuova ordinanza sui lavori di costruzione.