Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Dal momento che nell’intera ordinanza si parla ora di «resistente alla rottura» e di «non resistente alla rottura», è possibile rinunciare alla definizione attuale di «superficie con resistenza limitata alla rottura». Del resto, si tratta di un termine poco chiaro, che ha portato più volte i lavoratori a credere, erroneamente, di poter eseguire dei lavori di costruzione sopra la superficie in questione.

Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione

Sezione 1: In generale

Articolo 3 Pianificazione dei lavori di costruzione

È importante che di aspetti come la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute si tenga conto a partire dalla fase di pianificazione dei lavori di costruzione. È noto, del resto, quanto sia difficile correggere in un secondo momento gli errori commessi in fase di pianificazione.

Articolo 4 Piano di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute

Il datore di lavoro deve ora indicare in un piano di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute in forma scritta le esigenze di cui al capoverso 1.

Articolo 5 Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute

Cpv. 1

Non potendo essere sempre presente in ogni cantiere e visto l’elevato rischio di infortuni, il datore di lavoro deve designare in ogni cantiere una persona competente per la sicurezza e per la protezione della salute, che può dare istruzioni in materia ai lavoratori.

Articoli 6 - 7 Obbligo di indossare un casco di protezione e indumenti ad alta visibilità

Diverse disposizioni (art. 82 LAINF, art. 5 e 11 OPI) obbligano i datori di lavoro – laddove necessario – a mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale e i lavoratori a utilizzare tali dispositivi.

Articolo 6 Obbligo di indossare un casco di protezione

Vista la frequenza con cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali, è molto importante che i lavoratori indossino un casco di protezione quando eseguono lavori di costruzione (cpv. 1).

Il capoverso 2 enumera i casi in cui la sicurezza dei lavoratori è particolarmente a rischio e indossare un casco di protezione diventa quindi obbligatorio.

Cpv. 2, lett. e

Viene ora introdotta un’eccezione all’obbligo di indossare un casco di protezione nei lavori in sotterraneo, ossia nel caso in cui vengano eseguiti lavori di installazione in locali tecnici nei quali si può escludere un pericolo dovuto alla caduta di oggetti o materiali.