Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

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Capitolo 9: Impianti termici e camini di fabbrica Articolo 111 Definizioni

L’articolo riporta le definizioni dei termini «impianti termici» e «camini di fabbrica».

Articolo 112 Requisiti in materia di personale

A volte i lavoratori devono salire su un tetto per eseguire lavori su impianti termici accessibili e camini di fabbrica. Questi interventi comportano un pericolo di caduta. L’articolo precisa i requisiti tecnici e materiali che devono essere sempre soddisfatti da chi lavora su questi impianti.

Cpv. 1 lett. c e cpv. 2

Per lavorare su impianti termici e camini di fabbrica non è necessario che tutti i lavoratori abbiano seguito una formazione specifica. Secondo il nuovo articolo, è sufficiente che abbiano ricevuto un’istruzione ai sensi dell’articolo 6 OPI.

Tuttavia, almeno una persona per posto di lavoro deve disporre di una formazione specifica e deve essere sempre presente sul posto.

Articolo 113 Dispositivi di comando e di commutazione

Cpv. 1

Occorre garantire che i lavoratori non mettano a repentaglio la propria vita quando eseguono lavori su impianti termici e camini di fabbrica. Pertanto, ogni impianto o camino e, se necessario, le loro unità funzionali devono essere muniti di dispositivi che consentano di isolare o di disinserire l’impianto da qualsiasi fonte di alimentazione.

Articolo 114 Lavori a impianti termici accessibili e camini di fabbrica

Cpv. 1

I lavori effettuati a impianti termici accessibili e camini di fabbrica espongono i lavoratori a un rischio elevato. È quindi importante che siano sorvegliati da una persona che si trova al di fuori della zona di pericolo che, in caso di emergenza, può organizzare i soccorsi.

Articolo 115 Accessi agli impianti per l’evacuazione dei gas di scarico sui tetti

Cpv. 1

I lavori sui tetti comportano per chi li esegue un pericolo di caduta. Pertanto, devono essere predisposti i dispositivi fissi necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza di essi, non è consentito accedere agli impianti per l’evacuazione dei gas di scarico sui tetti.

Cpv. 2

In assenza dei dispositivi di sicurezza di cui al capoverso 1, devono essere adottate misure di protezione, come per esempio ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza o funi di sicurezza.