Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 2

Quando si parla di piattaforme di lavoro si intendono generalmente le piattaforme di lavoro elevabili. Pertanto, il termine «piattaforme mobili» è stato sostituito da «piattaforme di lavoro elevabili».

Articolo 54 Divieto di ponteggi da lavoro con montanti verticali in legno

I ponteggi in legno, ossia i ponteggi da lavoro con montanti verticali in legno, non corrispondono più allo stato della tecnica. Pertanto, il loro utilizzo viene ora vietato.

Articolo 56 Accessi ai posti di lavoro

Cpv. 1

Le scale di accesso ai ponteggi sono molto più sicure dei piani di calpestio con botola, che peraltro in Svizzera vengono utilizzati solo di rado. Pertanto, l’utilizzo di questo tipo di accessi è ora consentito solo a determinate condizioni (lettere a–c).

Cpv. 3

Nel caso di lavori di costruzione, per il trasporto di persone devono essere fissati esigenze più elevate di quelle previste dalle disposizioni generali dell’OPI. Sui cantieri, infatti, i montacarichi per il materiale montati accanto ai ponteggi sono spesso utilizzati anche per trasportare persone. A partire da un’altezza di 25 m, il trasporto di persone deve essere sottoposto ad esigenze più severe. Per questo motivo, il capoverso 3 stabilisce che sui ponteggi di altezza pari o superiore a 25 m sono ammessi solo montacarichi previsti dal fabbricante anche per il trasporto di persone. Per montacarichi si intendono apparecchiature che per le loro caratteristiche costruttive permettono di trasportare persone o materiali.

Cpv. 4

Per impedire la caduta di persone e di materiale, le scale di accesso ai ponteggi dovranno essere realizzate sulla parte frontale e munite di una protezione laterale su tre lati.

Articolo 57 Ponti dei ponteggi

Cpv. 2

Per motivi ergonomici occorre ora prescrivere anche la distanza minima tra due ponti del ponteggio. Questo consente di mantenere una postura eretta anche quando si lavora su un ponteggio.

Art. 60 Montaggio e smontaggio di ponteggi da lavoro

Tutti i ponteggi, e non solo quelli mobili su ruote, devono essere montati e smontati in base alle istruzioni del fabbricante. Stabilire quest’obbligo generale in un articolo separato è giustificato.