Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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Articolo 17 Protezione contro il crollo e la caduta di oggetti e di materiali
Nel caso di lavori di costruzione eseguiti in posti di lavoro collocati l’uno sopra o accanto all’altro, i lavoratori situati nei posti di lavoro o sulle vie di passaggio inferiori sono spesso messi in pericolo da oggetti o materiali che cadono, scivolano, rotolano oppure scorrono. Questo rende necessaria l’attuazione di misure particolari.
Articolo 18 Oggetti e materiali lasciati cadere o gettati
Nei cantieri è talvolta inevitabile che degli oggetti e dei materiali vengano gettati o lasciati cadere. Tuttavia ciò è consentito soltanto se l’accesso alla zona di pericolo è impedito o se questi oggetti e materiali sono convogliati su tutta la lunghezza mediante canali, scivoli chiusi o altri mezzi analoghi.
Articolo 19 Manovre di veicoli di trasporto e macchine edili
L’articolo 19 fa ora riferimento non più soltanto a manovre in retromarcia, ma, in generale, alle manovre di veicoli di trasporto e macchine edili. Il titolo è adeguato di conseguenza.
Cpv. 1
In linea di principio occorre garantire che nella zona di pericolo dei veicoli di trasporto e delle macchine edili non vi siano persone. Ciononostante, sono prescritte le misure tecniche da adottare qualora nella zona di pericolo dovessero comunque venirsi a trovare delle persone.
Cpv. 3
Le manovre in retromarcia devono essere quanto più brevi possibili, dal momento che possono rappresentare un rischio particolare per i lavoratori.
Sezione 3: Scale
Articolo 20 Esigenze
Cpv. 5 e 6
Siccome è necessario distinguere tra scale in appoggio e scale doppie, è introdotto un nuovo capoverso (cpv. 6). Nel caso delle scale in appoggio (cpv. 5), è consentito salire sui tre gradini superiori soltanto se al punto d’appoggio superiore vi è una piattaforma e un dispositivo che permetta di tenersi. Nel caso delle scale doppie (cpv. 6), non è invece consentito in alcun modo salire sugli ultimi due gradini. Queste disposizioni sono in linea con l’attuale stato della tecnica di cui alla norma SN EN 131-3.
Articolo 21 Lavori su scale portatili
Cpv. 1
In linea di principio non è consentito effettuare lavori su scale portatili, dal momento che potrebbero causare cadute, con gravi conseguenze per l’infortunato e ingenti costi. Quando possibile, occorre ora impiegare pertanto altri attrezzi di lavoro.