Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 73 Accesso con scale a gradini e a pioli

Cpv. 1–2

Se tecnicamente possibile, per l’accesso a scavi di fondazione vanno usate scale a gradini. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, negli scavi, nei pozzi e negli scavi di fondazione si possono usare scale a pioli fino a una profondità di 5 m.

Articolo 76 Prova di sicurezza per le scarpate

La prova di sicurezza deve ora essere fornita da un ingegnere specializzato o da un geologo. Un’altra novità è che dovrà essere fornita già quando il rapporto tra verticale e orizzontale supera 2 : 1.

L’ingegnere specializzato o il geologo dovranno verificare se le misure che risultano dalla prova di sicurezza vengono effettivamente attuate (cpv. 2).

Articolo 79 Prova di sicurezza per i miglioramenti del terreno di fondazione

La prova della stabilità deve ora essere fornita da un ingegnere specializzato o da un geologo. Il certificato di stabilità mira a evitare che la sicurezza dei lavoratori venga messa in pericolo da scavi di fondazione instabili.

Articolo 80 Sottoscavi

Cpv. 1

Le persone che lavorano in scavi, pozzi e scavi di fondazione non devono essere messe in pericolo dalla caduta o dal cedimento di masse. Pertanto, le sporgenze delle scarpate o delle pareti di scavo vanno rimosse immediatamente.

Cpv. 2

Gli oggetti portati allo scoperto possono rappresentare un pericolo per le persone che lavorano in scavi, pozzi e scavi di fondazione e pertanto vanno rimossi o fissati.

Capitolo 6: Lavori di smantellamento o di demolizione

Il capitolo contiene le disposizioni determinanti per i lavori di smantellamento o di demolizione. Trattandosi di lavori che comportano un rischio elevato rispetto ad altri, è giustificato dedicare loro un apposito capitolo.

Il capitolo 6 è ora suddiviso in due sezioni. La prima contempla le disposizioni generali per i lavori di smantellamento o di demolizione, la seconda quelle applicabili alle ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto.

Sezione 1: In generale

Articolo 81

Per i lavori di smantellamento o di demolizione occorre allestire un piano di sicurezza e di protezione della salute secondo l’articolo 4.